BBM AGGIORNA N. 22 DEL 4 FEBBRAIO 2026

La Legge di Bilancio 2026 consente all’Agenzia delle Entrate di calcolare l’IVA dovuta dal contribuente anche in assenza di dichiarazione: dal 2026 l’Agenzia delle Entrate può procedere autonomamente a richiedere al contribuente l’IVA dovuta anche in assenza della dichiarazione annuale, valorizzando in modo sistematico le informazioni già presenti nelle proprie banche dati.

Detto in altri termini: l’A.E. può controllare se il contribuente ha effettuato oppure no i pagamenti dovuti, anche senza aspettare che il contribuente stesso abbia presentato la dichiarazione annuale IVA.

Per controllare e richiedere il pagamento al contribuente, l’A.E. ha tempo fini al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione IVA avrebbe dovuto essere presentata.

Ai fini della determinazione dell’imposta, l’ente impositore può fare affidamento su una pluralità di elementi informativi già acquisiti, tra cui:

  • le fatture elettroniche emesse e ricevute;
  • i corrispettivi telematici trasmessi;
  • i dati desumibili dalle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA.

Viene invece esclusa qualsiasi rilevanza al credito IVA risultante dalla dichiarazione relativa al periodo precedente, mentre dall’imposta liquidata possono essere sottratti i versamenti effettivamente eseguiti dal contribuente. In questo contesto assume rilievo anche la previsione secondo cui una dichiarazione presentata, priva dei quadri indispensabili alla liquidazione dell’imposta, è equiparata, a tutti gli effetti, a una dichiarazione omessa.

Un elemento di equilibrio del nuovo sistema è rappresentato dall’introduzione di una fase obbligatoria di interlocuzione con il contribuente. Infatti, se dalla liquidazione emerge un’imposta dovuta, l’esito viene comunicato al soggetto interessato, il quale dispone di 60 giorni per segnalare eventuali errori o omissioni nei dati utilizzati, fornire chiarimenti o documentazione integrativa, oppure procedere direttamente al versamento delle somme richieste (comprensive di interessi e sanzioni).

Se, decorso tale termine, il contribuente rimane inattivo o se le osservazioni presentate non risultano idonee a modificare l’importo determinato, le somme vengono iscritte direttamente a ruolo a titolo definitivo, senza ulteriori passaggi intermedi; se invece le informazioni fornite conducono a una diversa quantificazione dell’imposta, l’A.E, è tenuta a comunicare nuovamente l’esito aggiornato, facendo decorrere un nuovo termine di 60 giorni per l’eventuale pagamento.

E’ espressamente esclusa la possibilità di effettuare la compensazione orizzontale: il contribuente non può quindi utilizzare crediti relativi ad altre imposte per estinguere, mediante compensazione, le somme richieste a seguito della liquidazione IVA, né tantomeno quelle iscritte a ruolo.

La previsione appare coerente con l’obiettivo di assicurare l’effettivo afflusso di gettito, ma rappresenta al contempo un irrigidimento significativo rispetto agli strumenti di gestione della posizione fiscale.

Sul piano sanzionatorio le nuove norme richiamano il trattamento previsto per l’omessa presentazione della dichiarazione IVA che, in caso di imposta dovuta, vede l’applicazione di una sanzione pari al 120% del tributo, con un minimo di 250 euro. È comunque prevista una riduzione ad 1/3 se il contribuente provvede spontaneamente al pagamento entro il termine per la proposizione del ricorso (come da ordinaria “definizione” delle sanzioni). Resta invece esclusa la possibilità di beneficiare della riduzione al 75% della penalità nel caso in cui, dopo la comunicazione dell’esito della liquidazione, venga trasmessa una dichiarazione precedentemente omessa – cosa che rafforza la natura sostanzialmente definitiva del procedimento avviato dall’Agenzia.

Le modalità operative di trasmissione delle comunicazioni e l’individuazione puntuale dei dati utilizzabili per le liquidazioni saranno definite da un provvedimento attuativo del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, chiamato a disciplinare un passaggio cruciale per la concreta attuazione della disposizione di cui trattasi.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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