DMZ AGGIORNA N. 229 DEL 27 DICEMBRE 2023

Con l’approssimarsi della fine dell’anno i soggetti che intendono fruire del regime dell’IVA per cassa, devono verificare se possiedono i presupposti per la relativa applicazione.

Il regime in parola ha natura opzionale e consente ai contribuenti di versare l’IVA al momento dell’incasso delle fatture emesse. Allo stesso tempo, però, non si può procedere alla detrazione dell’imposta relativa alle fatture di acquisto, se non al verificarsi del pagamento delle stesse.


In pratica, il versamento dell’IVA, ovvero la relativa detrazione, sono sospesi sino al momento dell’incasso, ovvero del pagamento, delle fatture emesse o ricevute. La sospensione, però, dura al massimo un anno dal momento di effettuazione dell’operazione. Decorso tale lasso di tempo, a prescindere dall’incasso, ovvero dal pagamento, l’imposta si rende esigibile, ovvero detraibile.

I soggetti passivi IVA che vogliono optare per tale regime a partire dal 2024, nell’anno solare 2023 devono aver conseguito un volume d’affari inferiore a 2 milioni di euro.

Nel caso in cui abbiano effettuato l’opzione in precedenza, la fuoriuscita avviene a partire dal mese, ovvero dal trimestre, successivo a quello nel quale si è verificato il superamento del limite, che, pertanto, va monitorato costantemente in vigenza dell’applicazione del regime speciale in parola. Nel periodo di superamento del limite in corso d’anno, concorrono alla liquidazione dell’imposta sul valore aggiunto le fatture emesse e quelle di acquisto la cui iva recata era, in applicazione del regime, sospesa sia rispetto all’esigibilità che alla detrazione.

L’opzione è efficace dal 1° gennaio dell’anno in cui è esercitata e si desume dal comportamento concludente del contribuente che, comunque, è tenuto a comunicarla nel quadro VO della dichiarazione iva annuale successiva alla scelta effettuata.

Il soggetto che sceglie l’applicazione del regime citato è tenuto ad indicare sulle fatture l’avvenuto esercizio dell’opzione apponendo la dicitura "IVA per cassa", unitamente alla normativa di riferimento. Nella fattura elettronica, nella sezione del file xml “dati anagrafici del cedente”, va riportato il codice RF17.

L’esercizio dell’opzione è vincolante per un triennio e si rinnova annualmente in modo automatico, salvo revoca espressa, esercitata secondo le stesse modalità previste per la scelta, ossia mediante comportamento concludente adottato all'inizio dell'anno, seguito dalla comunicazione nella dichiarazione annuale.

Sono escluse dal regime opzionale in parola le operazioni:

·      effettuate nei confronti di soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione;
·      effettuate nell'ambito di regimi speciali di determinazione dell'imposta (regime monofase; agricoltura e per le attività connesse; margine dei beni usati; le agenzie di viaggio ecc. ecc.);
·      effettuate con applicazione del reverse charge;
·      le cessioni intracomunitarie o le cessioni all'esportazione, operazioni assimilate e servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali), per le quali il cedente o prestatore nazionale non indica l'IVA in fattura e non è debitore della relativa imposta; soggette a split payment.
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