BBM AGGIORNA N. 202 DEL 3 NOVEMBRE 2026

Con ordinanza del 6 ottobre 2026 la Corte di cassazione ha confermato la distinzione la trasferta rispetto al trasferimento.

Principio generale: differenza tra trasferta e trasferimento

Nel diritto del lavoro, il criterio fondamentale per distinguere la trasferta dal trasferimento è rappresentato dalla durata dell’assegnazione a un diverso luogo di lavoro. La giurisprudenza di legittimità ha più volte precisato che la trasferta ha una natura per sua essenza temporanea, consistente nell’invio del dipendente a svolgere la prestazione in un luogo diverso da quello abituale, per un periodo limitato di tempo e nell’interesse del datore di lavoro. Il trasferimento, invece, implica una modifica stabile e definitiva della sede in cui la prestazione lavorativa deve essere resa.

La Corte di cassazione, sezione lavoro, ha nuovamente confermato tale distinzione e ha chiarito che è proprio in ragione di questa temporaneità che al lavoratore inviato in trasferta spetta una specifica indennità con funzione ristoratrice, destinata a compensare i disagi personali e organizzativi che il lavoratore sopporta per il periodo in cui svolge l’attività lontano dalla sua sede ordinaria.

Perché sorga il diritto all’indennità secondo i giudici, rileva esclusivamente il fatto che il lavoratore si allontani effettivamente dal proprio abituale luogo di lavoro risultando del tutto irrilevanti sia la collocazione della sede legale dell’azienda, sia il Comune di residenza del dipendente interessato.

Il caso concreto esaminato

Nel corso di un accertamento ispettivo effettuato nei confronti di una cooperativa, viene contestato, tra gli altri aspetti, il regime contributivo applicato alle somme erogate ai soci lavoratori a titolo di indennità di trasferta. La cooperativa datrice di lavoro difende la correttezza di tale trattamento, sottolineando che la propria sede legale si trovava a Milano, la sede di lavoro dei soci a Reggio Emilia e il luogo di effettivo svolgimento dell’attività lavorativa a Castelnovo di Sotto.

La posizione della Cassazione

Per la corretta gestione e qualificazione previdenziale delle indennità di trasferta, la Cassazione conferma che la sede legale e la residenza del lavoratore non rilevano, mentre è fondamentale verificare con precisione:

  • la sede abituale di lavoro e la durata dell'assegnazione in un luogo diverso;
  • l'interesse datoriale e la documentazione a supporto della temporaneità.

Nel prossimo BBM Aggiorna si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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