DMZ AGGIORNA N. 22 DEL 08 FEBBRAIO 2022
LAVORATORI OCCASIONALI PER
ENTI DEL TERZO SETTORE
NON E’ OBBLIGATORIA LA COMUNICAZIONE PREVENTIVA
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è intervenuto nuovamente sull’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali cioè quelle prestazioni d'opera o di servizi rese senza vincolo di subordinazione e in via eccezionale, episodica, comunque sia non ricorrente e non abituale, per le quali il lavoratore rilascia ricevuta al pagamento e al relativo compenso viene applicata la ritenuta d'acconto del 20%.
In particolare, con la nota n. 109 del 27 gennaio 2022, attraverso una serie di risposte a domande frequenti, l’Ispettorato ha fornito una serie di chiarimenti anche in considerazione di alcuni quesiti recentemente sollevati in merito all’obbligo in oggetto.
Con riferimento agli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale, l’Ispettorato – richiamando quanto già espresso nella nota n. 29/2022 - ha chiarito che gli stessi non sono da ricomprendere nell’ambito di applicazione soggettiva del Decreto poiché “…. il nuovo obbligo della comunicazione interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori”.
Ne deriva che gli ETS (Enti del Terzo Settore ) sono esclusi dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale
Tuttavia, laddove tali Enti svolgano, anche in via marginale, una attività di impresa – il cui esercizio è ammesso dal prevalente orientamento giurisprudenziale – non sono esonerati dall’obbligo della comunicazione, ma sono tenuti all’assolvimento dell’obbligo con riferimento ai lavoratori autonomi occasionali impiegati nell’attività imprenditoriale.
Lo Studio resta a completa disposizione
