DMZ AGGIORNA N. 8 DEL 19 GENNAIO 2022
LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE
NOVITA MOLTO RILEVANTI
(seconda parte)
Continuiamo ad approfondire il nuovo obbligo introdotto dal Decreto Fisco-lavoro riguardante la comunicazione dei rapporti di lavoro occasionale.
La comunicazione dovrà essere effettuata all’Ispettorato del Lavoro territorialmente competente, in ragione del luogo ove si svolgerà la prestazione, e dovrà essere preventiva rispetto all’avvio dell’attività lavorativa.
A regime, la procedura comunicativa sarà telematica e riprenderà le modalità operative previste per le comunicazioni che il datore di lavoro effettua per i lavoratori intermittenti.
In attesa che il Ministero del Lavoro aggiorni l’applicativo telematico di riferimento, la comunicazione andrà effettuata attraverso l’invio di una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica ordinario, messo a disposizione da ciascun Ispettorato territoriale.
La comunicazione, che potrà essere direttamente inserita nel corpo dell’e-mail, dovrà contenere i seguenti elementi minimi:
- i dati del committente (ragione sociale, sede legale, CF/Partita IVA);
- i dati del lavoratore autonomo occasionale (nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza e CF);
- la sede ove il collaboratore svolgerà la propria prestazione lavorativa (esempio: presso il suo studio, presso la sua abitazione ovvero presso la sede del committente);
- una sintetica descrizione dell’attività;
- l’ammontare del compenso (solo qualora stabilito al momento dell’incarico);
- la data di avvio delle prestazioni occasionali;
- l’arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, un giorno, una settimana, un mese).
Lo Studio resta a completa disposizione
