DMZ AGGIORNA N. 113 DEL 15 GIUGNO 2023

Nel DMZ aggiorna di oggi proseguiamo il tema del congedo straordinario  iniziato nei giorni scorsi, trattando la

Durata e decorrenza

La domanda ha validità a decorrere dalla sua presentazione. La prestazione è riconosciuta per la durata massima complessiva di 2 anni nell'arco della vita lavorativa. Tale periodo costituisce anche il limite complessivo fruibile, tra tutti gli aventi diritto, per ogni persona portatrice di handicap.

Il congedo può essere utilizzato in maniera frazionata anche a giorni interi.

Ai fini della frazionabilità, tra un periodo e l'altro di fruizione è necessaria l'effettiva ripresa del lavoro.

L'effettiva ripresa del lavoro non è rinvenibile né nel caso di domanda di fruizione del congedo dal lunedì al venerdì (in caso di settimana corta) senza ripresa del lavoro il lunedì della settimana successiva a quella di fruizione del congedo, né nel caso di fruizione di ferie.

Non si conteggiano le giornate di ferie, la malattia, le festività e i sabati che cadono tra il periodo di congedo straordinario e la ripresa del lavoro.

Il beneficio non è riconoscibile per i periodi in cui non è prevista attività lavorativa come, ad esempio, un part-time verticale con periodi non retribuiti.

Se il congedo viene frazionato in giorni, ai fini del computo del periodo massimo previsto, l'anno si considera per i canonici 365 giorni.

Il congedo straordinario e i permessi retribuiti per assistere familiari disabili non possono essere riconosciuti a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità. È fatta eccezione per i genitori, anche adottivi, di figli disabili in situazione di gravità a cui viene riconosciuta la possibilità di fruire di entrambe le tipologie di benefici per lo stesso figlio anche alternativamente, fermo restando che nel giorno in cui un genitore fruisce dei permessi, l'altro non può utilizzare il congedo straordinario.

Il congedo straordinario e le relative prestazioni s'intendono decorrenti dalla data indicata sulla domanda, salvo diversa decorrenza fissata dal datore di lavoro (da comunicare al lavoratore e all'INPS), che in ogni modo è tenuto ad accoglierla entro 60 giorni dalla richiesta dell'interessato (sempre che sussistano le condizioni).

L'indennità per il congedo in questione è anticipata dal datore di lavoro secondo le modalità previste per la corresponsione dei trattamenti di maternità, vale a dire con possibilità di conguaglio con i contributi dovuti all'INPS. Tale possibilità è prevista per i soli datori di lavoro privati, compresi quelli non tenuti al versamento della contribuzione per i trattamenti economici di maternità.

Decadenza

Non si ha più diritto all'indennità nel caso vengano meno i requisiti sanitari e amministrativi previsti dalla legge, per cui si procederà anche al recupero del beneficio fruito.

Il diritto all'indennità si prescrive entro un anno dal giorno successivo alla fine del periodo indennizzabile a titolo di congedo.

Domani si indicheranno i beneficiari, ossia coloro che hanno diritto al congedo straordinario

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