DMZ AGGIORNA N. 111 DEL 13 GIUGNO 2023

A partire da oggi e nei prossimi DMZ Aggiorna ci occuperemo di approfondire il tema del congedo  straordinario disciplinato dalla L. 104.

Per prima cosa è bene fare chiarezza sulla differenza tra congedo straordinario e aspettativa retribuita:

  • il congedo straordinario è un periodo di assenza dal lavoro retribuito concesso ai lavoratori dipendenti che assistano familiari con disabilità grave ai sensi della Legge L. 104/92.
  • L'aspettativa retribuita, per i lavoratori dipendenti del pubblico e del privato, è un'agevolazione finalizzata a garantire assistenza ai disabili gravi e si affianca ai tre giorni di permesso al mese.

 

Congedo straordinario:

Si tratta di un periodo dalla durata di 2 anni durante il quale i lavoratori dipendenti, statali o del settore privato, che assistono familiari disabili possono assentarsi dal lavoro.

Il congedo straordinario retribuito prevede come primo requisito quello della disabilità grave ai sensi della L. 104 accertato per il familiare per il quale si richiede l'agevolazione.

A partire dal 13 agosto 2022 è riconosciuto anche al convivente di fatto, in via alternativa e al pari del coniuge e della parte dell'unione civile.

Il diritto a richiedere i due anni di congedo è stabilito in base ad un ordine di priorità. Sebbene spetti di diritto sia al coniuge che ai figli, genitori e fratelli o sorelle, c'è un preciso ordine da rispettare per poterlo richiedere.

Il riconoscimento della disabilità  grave produce effetto dalla data del rilascio del relativo attestato, salvo che nello stesso sia indicata una validità decorrente dalla data della domanda.

Nel caso di mancato rilascio della certificazione di disabilità grave entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, l'interessato può presentare un certificato rilasciato da un medico della ASL specialista nella patologia denunciata. Tale certificazione avrà efficacia fino all'accertamento definitivo.

La certificazione provvisoria di disabilità in situazione di gravità deve anche specificare la diagnosi e le difficoltà socio-lavorative, relazionali e situazionali che la patologia determina. Il medico si assume la responsabilità di quanto attestato in verità, scienza e coscienza. La certificazione provvisoria rilasciata dalla commissione medica integrata, invece, può essere presa in considerazione anche prima dei 45 giorni dalla domanda di riconoscimento di disabilità grave e avrà validità fino alla emissione del provvedimento definitivo.

In caso di patologie oncologiche, la certificazione provvisoria è valida dopo 15 giorni dalla domanda presentata alla commissione medica integrata e avrà efficacia fino all'accertamento definitivo.

Qualora il provvedimento definitivo non accerti la disabilità grave, si procederà al recupero del beneficio fruito.

Nel DMZ aggiorna di domani tratteremo i requisiti necessari per richiedere il congedo straordinario.

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