DMZ AGGIORNA N. 13 DEL 18 GENNAIO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si proseguirà l’illustrazione delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2024 iniziata nei giorni scorsi sulle altre novità fiscali.
Nella tabella che segue si sintetizzano le principali misure della Manovra in materia fiscale:
|
Novità |
Descrizione |
|
Locazioni brevi |
L'aliquota della cedolare secca è incrementata al 26% , limitatamente all'ipotesi di destinazione alla locazione breve di più di un appartamento per ciascun periodo d'imposta (la possibilità di applicare la cedolare al 21% resta valida in caso di locazione breve di un solo appartamento che dovrà essere individuato dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi). La ritenuta si considera a titolo di acconto (e non di imposta). Il soggetto non residente in possesso di una stabile organizzazione in Italia oppure in uno Stato membro UE potrà adempiere agli obblighi derivanti dalle locazioni brevi tramite la stabile organizzazione. Viceversa, in assenza di una stabile organizzazione in uno Stato membro dell'Unione europea, occorrerà nominare un rappresentante fiscale. |
|
Riallineamento delle rimanenze di magazzino |
Nei confronti dei soggetti OIC adopter è prevista la possibilità di regolarizzare le scritture contabili di magazzino adeguandole alla situazione di giacenza effettiva previo versamento di un'imposta sostitutiva (dell'IRPEF, IRES, IRAP) del 18% calcolata sulla differenza tra il valore eliminato moltiplicato per il suddetto coefficiente di maggiorazione ed il valore del bene eliminato. In caso di eliminazione di esistenze iniziali, il riallineamento comporta il versamento: dell'IVA da determinare applicando l'aliquota media riferibile all'anno 2023 all'importo che si ottiene moltiplicando il valore eliminato per un coefficiente di maggiorazione (specifico per ogni attività) che sarà determinato da un successivo decreto. |
|
Regime fiscale delle plusvalenze da partecipazioni qualificate realizzate da società ed enti non residenti |
La PEX si applicherà alle plusvalenze realizzate su azioni o quote di società di capitali, enti pubblici e privati diversi dalle società, trust e organismi d'investimento collettivo del risparmio, residenti sul territorio nazionale, da parte di società ed enti commerciali che sono residenti in uno Stato appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni e che sono ivi soggetti a un'imposta sul reddito delle società. |
|
Rivalutazione partecipazioni e terreni (edificabili e con destinazione agricola) |
Riaperta la rivalutazione per le persone fisiche, le società semplici ed altre a questa equiparate nonché gli enti non commerciali (restano, invece, sempre esclusi i titolari di reddito di impresa). Sono rivalutabili le partecipazioni (in società non negoziate o negoziate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione) ed i terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti al 1° gennaio 2024. L'Imposta sostitutiva è pari al 16% con pagamento previsto entro il 30 giugno 2024 (rateazione fino a 3 rate annuali di pari importo). |
Lo Studio resta a completa disposizione.
