DMZ AGGIORNA N. 18 DEL 25 GENNAIO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue il tema delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 in materia di lavoro, iniziato nei giorni scorsi, con la trattazione relativa alle novità sul congedo parentale e sulle pensioni.
Congedo parentale: incremento dell'indennità economica
Nel quadro degli interventi in favore della genitorialità, come già per il 2023, il legislatore con la legge di Bilancio 2024, interviene nuovamente attraverso le disposizioni sulla disciplina sull'istituto del congedo parentale attraverso un parziale potenziamento della prevista indennità economica erogata dall'INPS.
Fermo restando quindi i limiti di durata massima complessiva (tra i due genitori) e le modalità di fruizione che rimangono invariate, dal 1° gennaio 2024 (e fino al 31 dicembre 2024) i genitori potranno fruire, in alternativa tra loro, di:
- due mesi (per il solo 2024) di congedo parentale indennizzato dall'INPS nella misura dell'80%;
- per gli ulteriori mesi fruibili l'indennità riconosciuta resta confermata nella misura standard del 30%.
- Vale la pena di sottolineare che trattandosi di misura di carattere strutturale a partire dal 2025, l'indennità riconosciuta dall'INPS sarà pari a:
- un mese di congedo parentale (in alternativa tra i due genitori) indennizzato nella misura dell'80% per il primo mese;
- un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato nella misura del 60%;
- indennità standard pari al 30% per i mesi successivi.
Pensioni
La Legge di Bilancio 2024 per esigenze di finanza pubblica riserva delle restrizioni sul capitolo previdenza.
È confermata la proroga di un anno di «Quota 103» (62 anni e 41 anni di contributi). Tuttavia, chi aderirà nel 2024 avrà l'assegno un po' più leggero. L'intera pensione sarà infatti calcolata con il sistema contributivo e non più con il sistema misto. La misura dell'assegno non potrà essere superiore a 2.272 euro lordi al mese (quattro volte il trattamento minimo Inps) sino al compimento dell'età di 67 anni in luogo delle cinque volte attuali (cioè, 2.840 €).
Aumenta la durata delle finestre mobili, che rappresenta il tempo di attesa che deve trascorrere tra la maturazione dei requisiti (62 anni e 41 anni di contributi) e la percezione del primo rateo pensionistico. Rispetto agli attuali tre mesi (sei mesi per i dipendenti pubblici) l'attesa sale a sette mesi per i privati e a nove mesi per i dipendenti pubblici.
Confermato l'incentivo al posticipo al pensionamento, cioè la facoltà per l'assicurato di optare per la corresponsione in busta paga della quota di contribuzione IVS a suo carico (di regola il 9,19%).
Chi ha maturato i requisiti di «Quota 103» entro il 31 dicembre 2023 mantiene le condizioni più favorevoli previgenti.
Nel DMZ Aggiorna di domani si proseguirà l’illustrazione delle novità della legge di Bilancio 2024 in tema di lavoro, in particolare Opzione Donna ed Esonero contributivo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza.
Lo Studio resta a completa disposizione
