DMZ AGGIORNA N. 16 DEL 23 GENNAIO 2024

Nel DMZ Aggiorna di oggi si prosegue la trattazione sulle novità della legge di bilancio 2024 in tema di;

Fringe benefit

 

Limitatamente al periodo d'imposta 2024, Le norme prevedono una disciplina più favorevole – rispetto a quella stabilita a regime e già più volte interessata da modifiche transitorie – in materia di esclusione dal computo del reddito imponibile del lavoratore dipendente per i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore medesimo (fringe benefits). Il regime transitorio più favorevole consiste:

  1. nell'elevamento del limite di esenzione suddetta da 258,23 euro (per ciascun periodo d'imposta) a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli fiscalmente a carico e
  2. a 1.000 euro per gli altri lavoratori dipendenti;

nell'inclusione nel regime di esenzione (nell'ambito del medesimo unico limite) delle somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale e delle spese per il contratto di locazione della prima casa ovvero per gli interessi sul mutuo relativo alla prima casa.

Le esenzioni riconosciute ai sensi del regime transitorio concernono anche la base imponibile della contribuzione previdenziale.

Si ricorderà che il Decreto Lavoro ha elevato per il 2023 il limite di esenzione dei fringe benefit a 3.000 € solo per i lavoratori con figli a carico, mentre per tutti coloro che non hanno figli a carico è ritornato il vecchio limite dei 258 €, mentre nel 2022 il vantaggio dei 3000 era esteso a tutti i dipendenti.

Il regime generale di esenzione in oggetto concerne, come detto, non solo il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, ma anche la base imponibile della contribuzione previdenziale al medesimo regime fiscale.

Riguardo alla nozione di figli fiscalmente a carico, si ricorda che sono fiscalmente a carico i figli che abbiano un reddito non superiore a 4.000 euro, ovvero a 2.840,51 euro nel caso di figli di età superiore a 24 anni (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili). Al fine del beneficio, la condizione a cui è subordinato il limite più elevato è soddisfatta anche qualora il figlio sia a carico ripartito con l'altro genitore nonché qualora il lavoratore non benefici della detrazione fiscale per il figlio a carico in ragione del riconoscimento (in relazione al medesimo figlio) dell'assegno unico e universale per i figli a carico. Inoltre, sono esplicitamente ricompresi nell'ambito dell'articolo 6 i figli fiscalmente a carico nati fuori del matrimonio o adottivi o affidati.

Nel DMZ Aggiorna di domani si proseguirà il tema con la trattazione relativa alle novità sui  Premi di risultato: confermata aliquota 5% e sulla  Detassazione lavoro notturno e festivo dipendenti di strutture turistico-alberghiere.

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