DMZ AGGIORNA N. 19 DEL 26 GENNAIO 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi si completa la trattazione delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2024 in materia di lavoro, iniziato nei giorni scorsi, con la trattazione relativa alle novità su opzione donna e sull’esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate vittime di violenza.
Opzione Donna
viene confermata con le restrizioni attuali (cioè, solo caregivers, invalidi 74% e disoccupate) a condizione che siano raggiunti 61 anni (ora 60 anni) e 35 anni di contributi al 31 dicembre 2023. Restano le riduzioni di un anno del requisito contributivo per ogni figlio sino ad un massimo di due anni e le finestre mobili di 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
L'Ape Sociale viene prorogata sino al 31 dicembre 2024, si incrementa il requisito anagrafico: in luogo degli attuali 63 anni si potrà accedere allo strumento con almeno 63 anni e cinque mesi.
Salta, inoltre, l'ampliamento delle categorie di lavoratori gravosi riconosciute dalla legge e le relative riduzioni contributive per edili e ceramisti. Si introduce l'incumulabilità totale della prestazione con i redditi di lavoro dipendente o autonomo ad eccezione del lavoro occasionale entro un massimo di 5.000 € annui. L'assegno è sempre calcolato col sistema misto ma con le limitazioni dell'importo massimo a 1.500 euro lorde mensili, senza tredicesima e senza gli adeguamenti dovuti all'inflazione fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia a 67 anni.
Per i contributivi puri, cioè i soggetti privi di anzianità al 31 dicembre 1995 viene eliminato il limite di 1,5 volte l'assegno sociale per l'accesso alla pensione di vecchiaia a 67 anni con almeno 20 anni di contributi ma viene inserito un limite diversificato per accedere alla pensione a 64 anni e 20 anni di contributi. In particolare, si sale a 3 volte l'assegno sociale salvo che si tratti di donne con figli nel qual caso la soglia resta pari a 2,8 volte se c'è solo un figlio e scende a 2,6 volte in presenza di almeno due figli.
La pensione a 64 anni e 20 anni di contributi, inoltre, registra ulteriori strette:
L'assegno non potrà eccedere le 5 volte il minimo INPS (cioè, circa 2.840 € lordi al mese) sino al raggiungimento dei 67 anni (cioè, l'età di vecchiaia). Fino al 31 dicembre 23 non vi era tale limite.
Avrà una finestra mobile di tre mesi dalla maturazione dei requisiti (oggi non prevista).
Il requisito contributivo di 20 anni dovrà essere adeguato alla speranza di vita ISTAT, anche per quello anagrafico.
Esonero contributivo per assunzione di donne disoccupate vittime di violenza
Per i datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del cosiddetto “Reddito di Libertà” (art. 105-bis DL 34/2020 conv. in Legge 77/2020), al fine di favorirne il percorso di uscita dalla violenza attraverso il loro inserimento nel mercato del lavoro, è riconosciuto un esonero contributivo (con esclusione dei premi e contributi all'INAIL e ferme restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche), nella misura del 100 per cento, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui riparametrato e applicato su base mensile.
In sede di prima applicazione, l'esonero contributivo si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito del reddito di libertà nell'anno 2023:
- in caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'esonero spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data dell'assunzione.
- nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato (anche in somministrazione), l'esonero contributivo spetta per 12 mesi dalla data dell'assunzione.
Lo Studio resta a completa disposizione
