DMZ AGGIORNA N. 187 DEL 15 OTTOBRE 2025
L’operatività del Bonus Donne previsto dal Decreto Coesione, formalizzata con la circolare INPS di maggio 2025, ha aperto le porte ad un nuovo scenario per le politiche di incentivo all’occupazione femminile. Questa agevolazione nasce con l’obiettivo di sostenere l’inserimento lavorativo delle donne, in particolare nel Mezzogiorno e in contesti con scarsa partecipazione femminile.
In questo DMZ Aggiorna si esamina come si colloca questa nuova misura rispetto all’incentivo strutturale per l’assunzione di donne svantaggiate, introdotto dalla Legge Fornero.
I due strumenti si rivolgono alla stessa platea di datori di lavoro privati, compreso il settore agricolo, e condividono l’obiettivo di favorire l’occupazione femminile. Tuttavia, si distinguono per logica, requisiti, durata, intensità e flessibilità. Il nuovo Bonus Donne si presenta come uno strumento ad alta intensità economica, pensato per stimolare assunzioni stabili in tempi brevi, soprattutto nel Mezzogiorno. Tuttavia, la sua natura transitoria e le limitazioni contrattuali lo rendono meno flessibile rispetto alla Legge Fornero. Quest’ultima rimane una misura più strutturata e adattabile pensata maggiormente per imprese che programmano le assunzioni su base continuativa o progressiva. La Legge Fornero adotta un approccio più inclusivo e flessibile, considerando “svantaggiate” diverse categorie di lavoratrici:
- donne inoccupate da almeno 24 mesi, ovunque residenti;
- donne disoccupate da 6 mesi in aree svantaggiate, secondo la Carta degli aiuti a finalità regionale;
- donne occupate in settori con forte segregazione di genere, purché senza impiego da almeno sei mesi;
- uomini e donne over 50, disoccupati da oltre un anno.
Il Bonus Donne del Decreto Coesione, invece, opera con criteri più ristretti. Riconosce lo stato di svantaggio a:
- donne inoccupate da almeno 24 mesi, a prescindere dalla residenza;
- donne disoccupate da almeno 6 mesi, solo se residenti nella Zona Economica Speciale (ZES) del Mezzogiorno;
- donne occupate in settori con disparità occupazionale di genere, senza richiedere in questo caso la condizione di disoccupazione. Con riguardo a questo ultimo punto il Decreto è più aperto rispetto alla Fornero, ma nel complesso si rivela meno ampio e meno adattabile.
Un profilo distintivo di rilievo tra le due misure agevolative riguarda le tipologie contrattuali oggetto di incentivazione. L’incentivo introdotto dalla Legge Fornero si connota per una maggiore flessibilità applicativa, in quanto è fruibile in relazione sia alle assunzioni a tempo determinato, sia a quelle a tempo indeterminato, nonché alle trasformazioni di rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato.
Nel prossimo DMZ Aggiorna si completerà la trattazione dell’argomento iniziato oggi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
