DMZ AGGIORNA N. 75 DEL 17 APRILE 2024
Da quest’anno è possibile utilizzare il modello 730 anche per dichiarare alcune fattispecie reddituali per le quali in precedenza era necessario presentare il modello REDDITI PF.
Infatti, ora è possibile presentare il modello 730 per assolvere agli adempimenti relativi agli investimenti all’estero e alle attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale e determinare in relazione ad essi le imposte sostitutive dovute (IVAFE, IVIE e Imposta cripto-attività), compilando il nuovo quadro W.
Il quadro W deve essere compilato dalle persone fisiche residenti in Italia che detengono investimenti all’estero e attività estere di natura finanziaria a titolo di proprietà o di altro diritto reale indipendentemente dalle modalità della loro acquisizione per l’adempimento degli obblighi di comunicazione previsti (cd “monitoraggio fiscale”) ed anche per le cripto-attività detenute attraverso "portafogli", "conti digitali" o altri sistemi di archiviazione o conservazione.
Il quadro W va compilato anche per determinare le seguenti imposte correlate al possesso degli investimenti e attività estere:
- Imposta sul valore degli immobili all’estero (IVIE);
- Imposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (IVAFE);
- Imposta sostitutiva sul valore delle cripto-attività.
Soggetti tenuti all’obbligo di monitoraggio: Sono tenuti agli obblighi di monitoraggio:
- i titolari delle attività detenute all’estero,
- coloro che ne hanno la disponibilità o la possibilità di movimentazione (come, ad esempio, la delega al prelievo su un conto corrente estero);
- le persone fisiche che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono “titolari effettivi” come definito dalla normativa antiriciclaggio.
Se i prodotti finanziari o patrimoniali sono in comunione o cointestati, l’obbligo di compilazione del quadro W è a carico di ciascun soggetto intestatario con riferimento all’intero valore delle attività e con l’indicazione della percentuale di possesso.
Obbligo di comunicazione: L’obbligo di comunicazione ai fini del monitoraggio fiscale prevede che nel quadro W sia indicata la consistenza degli investimenti e delle attività detenute all’estero nel periodo d’imposta; questo obbligo sussiste anche se il contribuente nel corso del periodo d’imposta ha totalmente disinvestito e quindi anche se l’investimento non è più posseduto al termine del periodo d’imposta (ad esempio nel caso di un conto corrente all’estero chiuso nel corso del 2023). L’obbligo di monitoraggio non sussiste per i depositi e conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15.000 euro, ma il quadro W va compilato anche in tali casi qualora sia dovuta l’IVAFE.
In quali casi non va compilato il quadro: Il quadro W non va compilato per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
Lo Studio resta a completa disposizione
