DMZ AGGIORNA N. 63 DEL 3 APRILE 2025
Nel DMZ di oggi si completa la trattazione del tema iniziato ieri.
Altre novità introdotte - Ulteriori novità si rilevano in più parti del dichiarativo, conseguenza diretta dell’evoluzione normativa. In questa sede ci si limita a citare l’adeguamento della modulistica afferente ai redditi da fabbricati per la gestione dei redditi da locazioni brevi, per i quali la cedolare secca può, a partire dal 2024, assumere aliquota 21% solo per un immobile, mentre i successivi scontano il 26%. Sempre in materia di locazioni brevi si segnala l’obbligo di indicare nella sezione III del quadro B il Codice Identificativo Nazionale (CIN) assegnato dal Ministero del Turismo.
Modalità di presentazione e controlli - Si ricorda che l’utilizzo del mod. 730 prevede vantaggi sui controlli documentali, differenziati a seconda del canale di presentazione del dichiarativo e variabili anche in ragione del fatto che i dati precompilati vengano confermati oppure modificati.
Se la presentazione è di tipo “diretto”, ovvero il mod. 730 viene presentato direttamente dal contribuente (tramite sito Agenzia Entrate area riservata) oppure per il tramite del sostituto di imposta, e non viene apportata alcuna modifica ai dati precompilati, allora vale l’esclusione automatica dei controlli formali sugli oneri precompilati (es. spese sanitarie).
Laddove, invece, vengano apportate delle modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta, non saranno effettuati i controlli documentali sugli oneri precompilati che non sono stati modificati, mentre sugli oneri comunicati che risultano modificati saranno effettuati i controlli documentali relativamente ai soli documenti che hanno determinato la modifica (ad esempio spese sanitarie che vengono inserite e che risultano assenti sul precompilato).
Se, invece, la presentazione avviene tramite CAF/Professionista, se non vengono apportate modifiche, anche in questo caso non saranno effettuabili controlli formali sugli oneri precompilati. Se, invece, vengono apportate modifiche che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta, i controlli documentali saranno effettuati nei confronti del CAF o del professionista, anche sugli oneri detraibili e deducibili che sono stati comunicati all’Agenzia delle entrate, ad eccezione dei dati delle spese sanitarie, per le quali il controllo formale è effettuato relativamente ai soli documenti di spesa che non risultano indicati nella dichiarazione precompilata.
Indipendentemente dalla modalità di presentazione, i controlli documentali possono sempre riguardare i dati comunicati dai sostituti d’imposta mediante la Certificazione Unica. L’Agenzia delle Entrate può, inoltre, sempre e comunque effettuare controlli finalizzati alla verifica delle condizioni poste alla base delle detrazioni e deduzioni; pertanto, può ad esempio verificare se un familiare è effettivamente a carico, oppure se sussistono condizioni soggettive (caso “tipo” riportato nelle istruzioni è la verifica dell’effettiva destinazione dell’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto nel caso di detrazione degli interessi passivi sul mutuo ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale).
Lo Studio resta a completa disposizione
