DMZ AGGIORNA N. 53 DEL 14 MARZO 2024

Nel DMZ Aggiorna di oggi completiamo la trattazione del Modello EAS iniziata nei giorni  scorsi, indicando chi ha l’obbligo di ripresentare il modello Eas e le modalità di invio.

 

L’obbligo di ripresentare il modello Eas:

Mentre le nuove associazioni devono presentarlo entro 60 giorni dalla data di costituzione, quelle che sono già costituite lo devono ripresentare nuovamente solo qualora intervengano delle variazioni ai dati comunicati nel precedente modello inviato. Entro il prossimo 2 aprile gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge (vedi gli elenchi riportati sopra) dovranno comunicare all’Agenzia delle entrate le eventuali modifiche intervenute nel corso del 2023, inviando un nuovo modello Eas.

Secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle entrate, non devono essere comunicate le variazioni relative:

 

  • alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione(nome, sede legale o presidente), i quali possono infatti essere comunicati attraverso il modello AA5/6(per gli enti con solo codice fiscale) o il modello AA7/10 (per gli enti che hanno anche partita Iva);
  • all’importo dei proventi ricevuti dall’ente per attività di sponsorizzazione o pubblicità;
  • al costo sostenuto per messaggi pubblicitari;
  • all’ammontare delle entrate dell’ente;
  • al numero degli associati nell’ultimo esercizio chiuso;
  • all’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti;
  • al numero e giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate.

Se a variare sono quindi i dati appena menzionati, l’associazione non deve ripresentare il modello Eas.

Se invece nel corso del 2023 sono variati uno o più degli altri dati riportati (quali, ad esempio, il rinnovo della composizione del Consiglio direttivo e l’eventuale apertura della partita iva), questo dovrà essere ripresentato entro il 2 aprile 2024 dai soggetti obbligati:

  • gli enti obbligati alla compilazione totale dovranno compilare tutto il modello (anche qualora sia variato uno solo dei dati che comporta la ripresentazione);

Le modalità di invio

 

Il modello Eas deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica: lo può fare direttamente l’associazione (abilitandosi ai servizi telematici dell’Agenzia) oppure occorre rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).

Qualora non venisse rispettato il termine del 2 aprile è possibile per l’associazione sanare la propria posizione (sempre che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche da parte degli enti accertatori) tramite l’istituto della “remissione in bonis”, presentando il modello entro il termine della prima dichiarazione utile, cioè entro il 30 novembre 2024, e pagando la sanzione di 250 euro (con F24 Elide, codice tributo 8114).

Lo Studio resta a completa disposizione.

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