DMZ RICORDA N. 175 DEL 20 SETTEMBRE 2024
Il DMZ Ricorda di oggi ha lo scopo di ribadire, sottolineare e di evidenziare che la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, disciplinata da apposito Testo Unico (TU), è rivolta a tutti i soggetti facenti parte, a qualunque titolo, dell’organizzazione lavorativa aziendale, cioè anche a tutti coloro che svolgono un lavoro parasubordinato o autonomo, quindi non necessariamente “subordinato”.
Nei precedenti DMZ Ricorda, sul tema sono stati presi in esame i Collaboratori Coordinati e Continuativi, i Soci di Cooperative Sociali, i Lavoratori Distaccati e i Lavoratori a Domicilio. Oggi esamineremo la disciplina delle norme sulla sicurezza del lavoro in relazione ai Lavoratori autonomi. La disciplina del TU si applica - limitatamente ad alcuni aspetti - anche nei confronti dei seguenti soggetti:
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Lavoratori |
Misure di sicurezza applicabili |
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- artigiani |
- utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni del TU e utilizzo delle opere provvisionali in caso di cantieri temporanei e mobili. - adozione e utilizzo conforme dei dispositivi di protezione individuale (DPI) - dotazione della tessera di riconoscimento per coloro che operano in regime di appalto o subappalto - sorveglianza sanitaria (facoltativa, salvi gli obblighi previsti da norme speciali) - partecipazione a corsi di formazione specifici (facoltativa, salvi gli obblighi previsti da norme speciali) |
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- Lavoratori autonomi occasionali: Si tratta di soggetti che svolgono a favore di un committente un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza alcun coordinamento con la struttura organizzativa del committente stesso. L'esercizio dell'attività è del tutto occasionale, senza i requisiti della professionalità e della prevalenza. |
Oltre a quelle sopra riportate: - informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza - verifica dell'idoneità tecnico-professionale - comunicazione preventiva all’ITL, riportante i dati del lavoratore, del committente, della prestazione svolta, del compenso (ove quantificabile) e del luogo in cui viene svolta l’attività |
Lavoratori somministrati: Nella somministrazione l'impresa utilizzatrice acquisisce la forza lavoro attraverso un contratto stipulato con un'agenzia per il lavoro specializzato.
I soggetti che entrano in relazione tra di loro sono tre:
- l'agenzia (somministratore), datore di lavoro da cui il lavoratore dipende formalmente;
- il lavoratore, messo a disposizione dell'impresa utilizzatrice;
- l'impresa utilizzatrice, presso la quale la prestazione di lavoro si svolge.
Il contratto di somministrazione di lavoro (stipulato in forma scritta) deve contenere l'indicazione di eventuali rischi per la salute e la sicurezza per il lavoratore e le misure di prevenzione e di protezione adottate. Il somministratore ha l’obbligo di informare e formare il lavoratore sui rischi connessi alle attività produttive cui sarà destinato ed eventualmente di addestrarlo all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento dell'attività. Il contratto può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'utilizzatore, cosa che avviene spesso nella pratica. L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto per legge e contratto collettivo nei confronti dei propri dipendenti.
Nel prossimo DMZ Aggiorna proseguiremo la trattazione relativa ai lavoratori autonomi.
Lo Studio resta a completa disposizione
