DMZ AGGIORNA N. 40 DEL 3 MARZO 2025
La legge di bilancio 2025 introduce una nuova normativa per la tassazione delle cripto-attività con l’obiettivo di garantire una maggiore trasparenza e adeguare il quadro fiscale all’evoluzione dei mercati digitali.
Il Modello 730/2025 si arricchisce del nuovo Quadro T, mediante il quale i contribuenti senza partita IVA hanno la possibilità di dichiarare i redditi finanziari e le plusvalenze direttamente nel 730, senza dover ricorrere al modello Redditi PF.
Si ricorda, infatti, che fino al precedente periodo d’imposta, la dichiarazione delle criptovalute richiedeva l’utilizzo del Quadro RT del modello Redditi PF per l’indicazione delle plusvalenze.
Il nuovo Quadro T contenuto nel modello 730/2025, invece, rappresenta una notevole semplificazione, in quanto accoglierà tutti i redditi finanziari di natura diversa, comprese le plusvalenze generate dalla cessione delle criptovalute, e permetterà il calcolo dell’imposta sostitutiva del 26% direttamente nel 730.
Le istruzioni in bozza del modello 730/2025, pubblicate lo scorso 14 gennaio, riportano la suddivisione del quadro in 5 sezioni, che consentono l’inserimento dei redditi derivanti da partecipazioni, obbligazioni e strumenti finanziari, nonché le plusvalenze da criptovalute.
Il Quadro T, inoltre, deve essere utilizzato anche per dichiarare il valore rideterminato di partecipazioni o diritti non negoziati nei mercati regolamentati.
Dunque, la dichiarazione delle criptovalute nel 2025 sarà suddivisa tra due quadri:
- Quadro W: : prevede il monitoraggio delle criptovalute detenute in Wallet privati o su piattaforme estere, per le quali non è stata applicata l’imposta di bollo del 2 per mille.
- Quadro T: è dedicato alla dichiarazione dei redditi finanziari, comprese le plusvalenze da criptovalute, e al calcolo dell’imposta sostitutiva del 26%.
Questa distinzione consente di separare il monitoraggio fiscale (Quadro W) dalla dichiarazione dei redditi finanziari (Quadro T).
Dal periodo d’imposta 2024, le plusvalenze da criptovalute sono soggette ad una imposta sostitutiva del 26%, già introdotta con la legge di bilancio 2023, e tale imposta, applicata ai guadagni derivanti dalla vendita o scambio di criptovalute, deve essere calcolata e versata utilizzando il codice tributo 1100 e inserita nel Quadro T del Modello 730/2025.
Per chi detiene criptovalute presso un intermediario italiano, l’imposta di bollo del 2 per mille applicata dall’intermediario rappresenta un’alternativa al monitoraggio fiscale nel Quadro W. Tuttavia, chi detiene criptovalute su piattaforme estere o Wallet privati è obbligato a monitorarle e dichiararle.
L’alternatività tra l’imposta di bollo applicata dall’intermediario e il monitoraggio fiscale nel Quadro W è già stata chiarita dalle Entrate con la risposta del 12 settembre 2024, con la quale si è precisato che un soggetto che detiene cripto-attività presso un “prestatore di servizi di portafoglio digitale” italiano, iscritto nel Registro operatori valute virtuali, istituito presso l’Organismo agenti e mediatori (OAM), non è tenuto ad applicare l’imposta sul valore delle cripto-attività se il gestore ha applicato l’imposta di bollo sulle comunicazioni relative alle cripto.
Si resta, comunque, in attesa del modello definitivo per la conferma delle novità sopra esposte.
Lo Studio resta a completa disposizione.
