DMZ AGGIORNA N. 119 DEL 27 GIUGNO 2025
La Legge di bilancio 2025 non si è occupata solo di stabilizzare la riduzione da quattro a tre degli scaglioni IRPEF e le relative aliquote:
- 23% fino a 28.000 euro;
- 35% oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;
- 43% oltre 50.000 euro.
Da quest’anno è anche aumentata la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente con reddito complessivo non superiore a 15.000 euro che è aumentata da 1.880 euro a 1.955 euro:
la “no tax area” per questa categoria di lavoratori aumenta fino a 8.500 euro.
Sono anche state introdotte due nuove misure di riduzione del cuneo fiscale:
Indennità aggiuntiva
L’indennità aggiuntiva spetta se il reddito complessivo, non solo quello da lavoro dipendente, è inferiore o pari a 20.000 euro e non concorre alla formazione del reddito complessivo.
L’ammontare dell’indennità è calcolato applicando al reddito di lavoro dipendente una percentuale che varia in base al reddito:
- fino a 8.500 euro, il 7,1%;
- oltre 8.500 euro e fino a 15.000 euro, il 5,3%;
- oltre 15.000 euro, il 4,8%.
Detrazione aggiuntiva
A chi ha un reddito complessivo superiore a 20.000 euro - ma non a 40.000 - euro è riconosciuta una ulteriore detrazione pari a 1.000 euro per i redditi superiori a 20.000 euro e fino a 32.000 euro e che decresce progressivamente per i redditi superiori a 32.000 euro, fino ad azzerarsi raggiunta la soglia dei 40.000 euro.
Nel caso di redditi tra 32.000 e 40.000 euro, l’importo effettivamente spettante viene calcolato in applicazione della seguente formula: 1.000*((40.000-RC)/8.000).
In busta paga a giugno
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 4 del 2025, ha stabilito che i datori di lavoro, nella loro qualità di sostituti d’imposta, devono riconoscere automaticamente la somma e l’ulteriore detrazione, senza attendere alcuna richiesta da parte del lavoratore.
L’attribuzione deve avvenire sulle retribuzioni erogate, anche comprensive di quote arretrate, con le retribuzioni di giugno 2025.
Il sostituto in questo caso verifica la spettanza in base al reddito previsionale annuale e ai dati comunicati dal lavoratore.
In busta paga a dicembre
In sede di conguaglio, i sostituti verificano la spettanza e recuperano gli importi non dovuti. Se l’importo da recuperare è superiore a 60 euro, il recupero avviene in 10 rate di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione utile post-conguaglio.
N.B. In caso di cessazione del rapporto, il recupero deve avvenire in un’unica soluzione.
Se il sostituto non può recuperare l’importo dovuto, ad esempio per incapienza della retribuzione o intervenuta cessazione del rapporto di lavoro, il lavoratore deve restituire l’importo nella dichiarazione dei redditi. Il credito maturato dal sostituto per l’erogazione della somma non imponibile viene compensato tramite F24.
Lo Studio resta a completa disposizione