DMZ AGGIORNA N. 101 DEL 27 MAGGIO 2024

Entro la fine del mese occorre porre in essere gli adempimenti necessari per perfezionare il ravvedimento speciale, così come riproposto non solamente per il 2022 bensì, a certe condizioni, anche per le annualità d’imposta per le quali poteva essere già stato effettuato in passato, ciò potendo avvenire oggi limitatamente a quei casi in cui non sia stata mai effettuata alcuna autonoma regolarizzazione.

Il ravvedimento speciale riproposto post conversione in Legge 18/2024 è valido sia per i modelli dichiarativi relativi al periodo d’imposta 2022, sia per le annualità 2021 e precedenti.

Occorre comunque prestare attenzione al fatto che, per i ravvedimenti che riguardano i citati periodi antecedenti al 2022, vi è la specifica condizione per cui la procedura vale solamente per i soggetti che entro il 30/09/2023 non l’avevano in alcun modo perfezionata,

Entro il 31/05/2024 è necessario che gli operatori interessati:

  • versino le somme dovute in un’unica soluzione, e
  • rimuovano le irregolarità od omissioni.

Per chi non intende pagare gli importi necessari in un’unica soluzione è comunque possibile versare, entro la stessa data di fine maggio, un ammontare pari a cinque delle otto rate previste dalla disciplina in questione, con le tre rate residue – sulle quali sono ordinariamente applicati gli interessi del 2% annuo a decorrere dal 01/06/2024 – che andranno poi adempiute entro il termine di ogni trimestre dell’anno in corso (fatto salvo l’ultimo, per cui la scadenza è fissata al 20 dicembre).
In proposito si può notare che, nello specifico caso di dilazione nel pagamento di quanto dovuto, la procedura si perfeziona comunque con il versamento delle somme a debito entro il 31/05/2024 e la rimozione delle irregolarità od omissioni entro la medesima data, senza che risulti invece necessario l’adempimento integrale degli ammontari a debito.

Diversamente, il mancato pagamento (in tutto o in parte) di una delle rate successive alla prima, entro il termine di pagamento della rata posteriore, comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, con applicazione:

  • della sanzione per omesso/tardivo versamento pari al 30%, la quale viene applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta;
  • degli interessi per mancata iscrizione a ruolo, nella misura del 4%, con decorrenza sempre dal 01/06/2024.

Rimane per il resto invariata la normativa che fa capo al ravvedimento speciale, al quale saranno applicabili tutte le preclusioni del caso, tra cui il fatto che tale forma di ravvedimento non può essere utilizzata per regolarizzare spontaneamente gli errori riconducibili ai versamenti e/o le violazioni che fanno capo al monitoraggio fiscale.

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