DMZ AGGIORNA N. 172 DEL 24 SETTEMBRE 2025
NUOVO RAVVEDIMENTO SPECIALE
PER CHI ADERISCE AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2025-2026
(prima parte)
Uno dei punti più rilevanti introdotti dalla conversione del decreto fiscale n. 84/2025 è l’introduzione di un nuovo ravvedimento speciale opzionale – per le annualità dal 2019 al 2023 - riservato ai soggetti che aderiscono entro il 30 settembre 2025 al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-2026.
Determinazione della base imponibile e aliquote
La base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato in ciascuna annualità e il valore dello stesso incrementato nella misura del:
- +5% per punteggio ISA 10
- +10% per punteggio ISA da 8 a 9,99
- +20% per punteggio ISA da 6 a 7,99
- +30% per punteggio ISA da 4 a 5,99
- +40% per punteggio ISA da 3 a 3,99
- +50% per punteggio ISA inferiore a 3
Per l’IRAP, la base imponibile si determina analogamente, confrontando il valore della produzione netta dichiarato con il valore stesso aumentato delle medesime percentuali.
Anche le aliquote dell’imposta sostitutiva variano in base al livello di affidabilità fiscale e all’annualità. In particolare, per gli anni 2019, 2022 e 2023:
- 10% se il punteggio è ≥8
- 12% se il punteggio è ≥6 e <8
- 15% se il punteggio è <6
mentre l’aliquota IRAP è fissata al 3,9%.
In considerazione dell’emergenza COVID-19, per gli anni 2020 e 2021 le imposte sostitutive risultano ulteriormente ridotte del 30%.
Accesso per contribuenti con esclusioni ISA
La norma riconosce l’accesso al ravvedimento anche a quanti, pur operando con ricavi o compensi fino a 5.164.569 euro, hanno dichiarato cause di esclusione dagli ISA per pandemia, non normale svolgimento dell’attività o carattere multiattività.
In questi casi:
a) la base imponibile dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è costituita dalla differenza tra il reddito d'impresa o di lavoro autonomo già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
b) l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 12,5%;
c) la base imponibile dell'imposta sostitutiva dell'IRAP è costituita dalla differenza tra il valore della produzione netta già dichiarato per l'annualità interessata e il valore dello stesso incrementato nella misura del 25%;
d) l'imposta sostitutiva dell'IRAP è determinata applicando all'incremento l'aliquota del 3,9%.
Le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali e dell'IRAP, sono diminuite del 30%.
Nel DMZ Aggiorna di domani si completerà la trattazione del tema iniziato oggi.
Lo Studio resta a completa disposizione.