DMZ AGGIORNA N. 65 DEL 7 APRILE 2025

La legge di bilancio 2025 ha previsto, in capo agli amministratori di imprese costituite in forma societaria, l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale (pec) al Registro delle imprese.

Con nota del 12 marzo scorso, sono state fornite le indicazioni per procedere al citato adempimento.
 
La norma in commento è entrata in vigore il 1° gennaio 2025. Nessun dubbio, quindi, sussiste in ordine alla sua applicazione alle imprese che siano state costituite a decorrere da questa data, o che comunque presentino la domanda di iscrizione al registro successivamente a tale data.
 
Considerato che il Legislatore  si riferisce alle imprese “costituite” in forma societaria, si determina l’applicazione dell’estensione dell’obbligo anche a quelle già costituite prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2025, vale a dire prima del 1° gennaio 2025.

In assenza della fissazione di un termine per l’adempimento, il Ministero lo pone al 30 giugno 2025 per le imprese già costituite alla data di entrata in vigore della modifica normativa.
In ogni caso, la comunicazione dovrà essere effettuata in occasione della iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, nonché della nomina del liquidatore, anche nell’eventualità in cui, per le imprese già iscritte, questa comunicazione avvenga in data antecedente il 30 giugno 2025.
 
Sono soggetti all’adempimento tutte le società, siano esse società di persone o di capitali, secondo le quali può svolgersi una attività imprenditoriale; ne consegue l’esclusione da esso delle forme societarie cui non è consentita lo svolgimento di attività commerciali: quali la società semplice, con la sola eccezione delle società semplici che esercitino l’attività agricola, e le società di mutuo soccorso. Per le medesime ragioni deve escludersi che l’obbligo trovi applicazione con riferimento ai consorzi, anche con attività esterna, nonché alle società consortili.

Il MIMIT precisa che il termine amministratori fa riferimento alla funzione di gestione dell’impresa. Il richiamo è ai soggetti e non all’organo amministrativo, pertanto in ipotesi di composizione collegiale deve essere comunicato un indirizzo pec per ciascun amministratore. Secondo il Ministero, altresì, si desume che l’obbligo può essere applicato ai liquidatori della società, siano essi nominati dai soci o per intervento giudiziale.
 
In ogni caso, la disposizione pare dover essere riferita esclusivamente ai soggetti, persone fisiche o giuridiche, cui formalmente compete il potere di gestione degli affari sociali, con le connesse funzioni di dirigenza ed organizzazione.
 
Nel prossimo DMZ Aggiorna concluderemo la trattazione del tema.
 
 
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