DMZ AGGIORNA N. 66 DEL 8 APRILE 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi concluderemo la trattazione del tema iniziato ieri relativo all’obbligo per gli amministratori di società di dotarsi di PEC.
 
La nota del MIMIT precisa che non è possibile la coincidenza dell’indirizzo pec dell’amministratore con quella della società, perché la ratio della norma è indubbiamente volta a garantire la conoscibilità di un recapito di posta elettronica - proprio ed esclusivo dell’amministratore - da parte di tutti i soggetti terzi che possano avere legittimamente interesse ad un canale di comunicazione diretto e formale.
 
Le imprese che nel frattempo, come consentito da qualche Registro delle imprese, avessero proceduto in tale senso, vale a dire comunicando il medesimo domicilio digitale dell’impresa anche quale indirizzo PEC dei propri amministratori, potranno conformarsi a quanto rappresentato entro il citato termine del 30 giugno 2025.
 
Nel caso in cui un medesimo soggetto svolga l’incarico di amministratore in favore di una pluralità di imprese, potrà indicare per ciascuna di esse lo stesso indirizzo di posta elettronica certificata, ovvero, se ritiene, dotarsi di più indirizzi differenti in relazione a ciascuna o a gruppi di esse.

Analogamente a quanto previsto per l’iscrizione della pec dell’impresa, anche quella degli amministratori avviene in esenzione dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria.

L’omissione dell’indicazione della pec degli amministratori, quale elemento informativo necessario per espressa previsione normativa, preclude la positiva conclusione dell’iter istruttorio della domanda presentata dall’impresa; pertanto, a fronte di una domanda di iscrizione, ovvero di un atto di nomina o di rinnovo di un amministratore, da parte di una impresa soggetta all’obbligo, la Camera di Commercio ricevente l’istanza dovrà disporre la sospensione del procedimento, assegnando all’impresa un congruo termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l’integrazione del dato mancante, al suo spirare procedendo, in difetto di ottemperanza, al rigetto della domanda.

Infine, in assenza di una specifica previsione sanzionatoria, il MIMIT ritiene applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da 103 euro a 1.032 euro per “chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese”, salva la riduzione dell’importo della sanzione ad un terzo nel caso in cui la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengano “nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti”.
 
 
 
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