DMZ AGGIORNA N. 51 DEL 21 MARZO 2022
OBBLIGO VACCINALE
OVER 50:
IL DECRETO DIVENTA LEGGE
SOSPENSIONE E RIENTRO DEL LAVORATORE
Come noto, nel settore privato, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata per mancato possesso del Green Pass, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per il quale non sussistono motivazioni per l'esonero alla vaccinazione, per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione e, comunque sia, per un periodo non superiore a 10 giorni lavorativi, rinnovabili fino al termine del 31 marzo 2022.
Occorre precisare che dal 1° aprile 2022, con la fine dello stato di emergenza, i lavoratori under 50 non saranno più obbligati a mostrare il proprio Green Pass.
Gli ultracinquantenni invece saranno obbligati a mostrare la Certificazione Verde fino al prossimo 15 giugno.
Si rammenta che l'obbligo di verifica ricade sui datori di lavoro, pubblici e privati e sui responsabili della sicurezza dei luoghi e delle strutture in cui svolgono l'attività.
La legge di conversione fornisce un importante chiarimento interpretativo del contenuto dell'art. 9 septies, c. 7, DL 52/2021 conv. in L. 87/2021.
Nello specifico è in ogni caso consentito il rientro immediato nel luogo di lavoro non appena il lavoratore entri in possesso della certificazione necessaria, purché il datore di lavoro non abbia già stipulato un contratto di lavoro per la sua sostituzione.
In altri termini, il lavoratore in possesso della certificazione può tornare subito in servizio, a meno che non sia stato sospeso e il datore di lavoro abbia stipulato un contratto in sostituzione. In tal caso bisognerà attendere i tempi previsti nel contratto sostitutivo.
Lo Studio resta a completa disposizione