DMZ AGGIORNA N. 135 DEL 17 LUGLIO 2023

l'Agenzia delle Entrate in tema di oneri deducibili, con Sua apposita circolare, ha fornito alcuni chiarimenti riguardo alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche in relazione all'anno d'imposta 2022.

 

Spese mediche e di assistenza per le persone con disabilità:

  • Le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di farmaci o medicinali) e
  • di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione

sono interamente detraibili dal reddito complessivo, anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle relative alla persona deceduta, se sostenute dagli eredi dopo il suo decesso.

Se le spese sono state sostenute da più eredi, ognuno di essi beneficerà della deduzione sulla quota di sua pertinenza.

In caso di ricovero di un portatore di handicap non è possibile portare in deduzione l'intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica.

Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria.

 

Assegno periodico al coniuge:

 

I versamenti periodici effettuati al coniuge, anche se residente all'estero, a seguito di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, sono deducibili dal reddito complessivo nella misura indicata nel provvedimento dell'Autorità giudiziaria o nell'accordo raggiunto, a seguito della convenzione di negoziazione assistita, da uno o più avvocati o dinanzi all'Ufficiale dello stato civile.

Se la somma indicata nel provvedimento è comprensiva anche della quota relativa al mantenimento dei figli, si considera destinata al mantenimento di questi ultimi il 50% della somma, indipendentemente dal numero dei figli; la quota parte diretta al mantenimento dei figli non è deducibile da chi la corrisponde.

È, invece, deducibile il “contributo casa”, ossia le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell'alloggio del coniuge separato che siano disposte dal giudice, quantificabili e corrisposte periodicamente.

 

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