DMZ AGGIORNA N. 143 DEL 31 LUGLIO 2025
Nel mese di agosto (e in parte anche oltre) risultano prorogati e/o sospesi diversi termini fiscali e previdenziali, tra cui quelli per effettuare versamenti tributari così come per produrre documenti e informazioni nell’ambito di verifiche (non di carattere sostanziale).
Più in particolare, nel mese di agosto, e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, risultano sospesi i termini:
1) per l’effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali;
2) quelli relativi alle richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere “sostanziale”).
E’ infatti previsto che gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi dovuti all’INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno
scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno
possono essere effettuati entro il successivo 20 di agosto.
Da notare che simile slittamento al 20/08/2025 trova applicazione:
- anche per gli importi rateizzati;
- senza che il contribuente debba corrispondere importi a titolo di interessi.
L’esempio tipico è quello del versamento dell’IVA per il mese di luglio, laddove per i soggetti passivi con liquidazione dell’imposta mensile, che risultano a debito per lo stesso mese, il termine teoricamente in scadenza al 16/08/2025 viene dilazionato al successivo giorno 20 – con pagamento dell’IVA non oltre tale data.
E’ stata anche introdotta una diversa sospensione, riguardante le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: viene infatti specificamente previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Occorre in primo luogo rilevare che, trattandosi di una “sospensione” dei termini, ha di fatto luogo il non decorso dei medesimi – i quali risultano “come se non esistessero” – fattispecie che si differenzia quindi dalla proroga (o differimento) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01/08-20/08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti, stabilito dalla legge, dei termini originariamente previsti. Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01/08/2025 e il 04/09/2025 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 05/09/2025.
Nel prossimo DMZ Aggiorna completeremo la trattazione del tema.
Lo Studio resta a completa disposizione.