DMZ AGGIORNA N. 144 DEL 1^ AGOSTO 2025

Nel DMZ Aggiorna di oggi verrà completato l’argomento iniziato ieri, relativo alla proroga e alla sospensione di scadenze e di pagamenti nella pausa estiva.

Come detto, poiché la norma precisa che il periodo dal 01/08 al 20/08 disciplina una “sospensione” dei termini, i quali risultano “come se non esistessero e quindi si differenzia dalla proroga (o differimento), si ha semplicemente uno spostamento in avanti, stabilito dalla legge, dei termini originariamente previsti.

Rientrano in simile casistica, tra le altre, diverse ipotesi tra cui, a titolo esemplificativo:

-  l’invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle così dette “indagini finanziarie”;

-   l’invito ad  esibire o  a trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;

- l’invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti;

-  la richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.


Pertanto, qualora per esempio un contribuente abbia ricevuto dall’Agenzia delle Entrate in data 19/07/2025 un questionario – relativo ai suoi rapporti con alcuni clienti in un precedente periodo d’imposta – con scadenza per la produzione delle risposte fissata nei 30 giorni successivi (18/08/2025), vista la sospensione dei termini dal 01/08/2025 il riscontro al questionario da parte del contribuente dovrà essere fornito entro il 21/09/2025.


Un chiarimento importante emerso all’incontro con la stampa specializzata all’inizio di febbraio di quest’anno fa capo all’ipotesi di presentazione delle memorie difensive da parte del contribuente, nei 60 giorni successivi al ricevimento di uno schema d’atto per il contraddittorio preventivo, termine che ricade parimenti nella sospensione in esame.

Non vi rientra invece il termine per l’alternativa alle memorie ossia la presentazione, nei 30 giorni successivi a quanto visto, della domanda di adesione – senza che vi sia infatti alcuna sospensione.


Diversamente, non risultano sospesi – per espressa previsione normativa – i termini per:

a) le richieste effettuate nell’ambito dei così detti “controlli sostanziali”, riconducibili alle attività di accesso, ispezione e verifica da parte dell’ente verificatore del caso;

b) le procedure di rimborso dell’IVA.

Lo Studio resta a completa disposizione.

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