DMZ AGGIORNA N. 167 DEL 17 SETTEMBRE 2025
Con Sua Nota di recente emanazione, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito indicazioni in merito alle modalità di riconoscimento dei crediti aggiuntivi sulla patente a crediti, obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri.
Il Decreto attuativo della misura, ha infatti previsto la possibilità di incrementare il punteggio iniziale della patente a crediti (30 crediti) fino alla soglia massima di 100 crediti, stabilendo i requisiti e relativo punteggio.
Attribuzione per anzianità d’iscrizione alla CCIAA
Come previsto dal decreto attuativo, in “ragione della storicità dell'azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti al momento del rilascio della patente, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente” alla CCIAA.
A riguardo, l’Ispettorato precisa che i crediti aggiuntivi non sono cumulabili con il punteggio precedente, ovvero si terrà conto del numero di anni di iscrizione alla CCIAA e, dunque, alla relativa “anzianità” maturata, attribuendo il corrispondente punteggio fino ad un massimo di 10 crediti (es. una impresa iscritta da 10 anni alla CCIA, al momento della richiesta della patente, avrà n. 3 crediti in riferimento alla storicità dell’azienda. L’anno successivo i crediti diventeranno pari a 5 in quanto l’impresa risulterà iscritta da 11 anni alla CCIAA).
In merito al dato della storicità, viene altresì specificato che:
- per le imprese, anche individuali, e i lavoratori autonomi iscritti in Camera di Commercio il dato verrà preso automaticamente dalle banche dati delle Camere di commercio;
- per le imprese e i lavoratori autonomi non italiani, l’anzianità dovrà essere autodichiarata dal rappresentante legale dell’impresa;
- per i professionisti che operano nei cantieri (es. archeologi), in quanto non tenuti all’iscrizione alla Camera di commercio, la data di anzianità dovrà essere autodichiarata con riferimento al possesso della partita IVA o all’iscrizione alla Gestione separata.
Attribuzione per certificazione SGSL UNI EN ISO 45001
Per l’attribuzione dei punti aggiuntivi in caso di possesso di certificazione di un SGSL (Sistema di Gestione della Sicurezza sul Lavoro) conforme alla UNI EN ISO 45001 certificato da organismi di certificazione accreditati da ACCREDIA o da altro ente di accreditamento, il rappresentante legale, o un suo delegato, dovrà allegare la suddetta certificazione inserendo, inoltre, la data di inizio e fine validità del certificato (di norma triennale).
Fin da un mese prima dalla scadenza della certificazione, sarà possibile aggiornare la dichiarazione sul possesso della certificazione inserendo il nuovo certificato con la relativa data di inizio (che dovrà essere successiva alla data di fine validità del certificato precedente) e fine validità.
Nel prossimo DMZ Aggiorna si completerà l’illustrazione degli altri requisiti che possono incrementare i punti della patente.
Lo Studio resta a completa disposizione
