DMZ RICORDA N. 200 DEL 25 OTTOBRE 2024
Nel DMZ Aggiorna di oggi termineremo la trattazione del tema iniziato ieri:
Il Patto di non concorrenza deve indicare:
- durata predefinita:la pattuizione non può avere una durata superiore a cinque anni per quanto attiene le figure dirigenziali ovvero a tre anni per tutte le altre professionalità. Qualora sia pattuita una maggiore durata, l’accordo si riduce ai limiti temporali summenzionati. Giova rammentare che l'assenza della previsione temporale non determina la nullità dell'intero accordo ma l'applicazione del termine di legge;
- definizione dell’ambito territoriale di operatività:il divieto deve essere limitato anche dal punto di vista dell’estensione territoriale, risultando pertanto nulla l’eventuale pattuizione la cui limitazione non sia stata espressamente indicata;
- determinazione della controprestazione economica:per quel che concerne in corrispettivo dovuto al lavoratore vincolato al patto di non concorrenza, il compenso può essere determinato liberamente fra le parti, non potendosi però trattare di un importo simbolico quanto piuttosto di un congruo corrispettivo in relazione alla portata della limitazione all’attività professionale imposta.
Profili previdenziali - Con riguardo ai profili previdenziali invece occorre distinguere l’ipotesi di sottoscrizione contestuale alla stipula del contratto da quella che prevede la sottoscrizione dell’accordo successivamente alla cessazione del rapporto. È bene precisare che non essendovi chiarimenti di prassi da parte dell’Inps, si fa riferimento ai comportamenti adottati dagli Ispettori di Vigilanza e dagli uffici amministrativi dell’Ente Previdenziale. Secondo la prassi di fatto consolidata:
- qualora il patto sia stipulato nel corso del rapporto di lavoro: non v’è dubbio che le somme concorrano a formare l’imponibile previdenziale – sia che siano erogate durante il rapporto sia che siano erogate in occasione della cessazione o in un momento successivo;
- qualora il vincolo sia pattuito dopo la cessazione del rapporto: l’ipotesi più accreditata è quella che ritiene che dette somme non concorrano a formare base imponibile contributiva, previdenziale e assicurativa.
Aspetti fiscali - Sotto il profilo fiscale, occorre distinguere tre ipotesi:
- erogazione continuativa - ad es. mensile, bimestrale, trimestrale, etc. - in costanza di rapporto di lavoro; il corrispettivo relativo al patto di non concorrenza dovrà essere tassato secondo la modalità ordinaria, ossia utilizzando le aliquote per scaglioni di reddito;
- corresponsione a rapporto di lavoro cessato, in virtù di patto sottoscritto in costanza di rapporto: si applicherà la tassazione separata utilizzando la medesima aliquota applicata al TFR trattandosi di altre indennità e somme percepite una volta tanto in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro;
- corresponsione del corrispettivo del patto di non concorrenza al di fuori del rapporto di lavoro: il corrispettivo economico pattuito è da ritenersi al di fuori dal rapporto di lavoro; pertanto, le somme erogate per limitare l'attività economica del percettore - in una certa area e per un certo arco temporale - possano rientrare tra i redditi diversi. Tale articolo ricomprende, oltre ai c.d. redditi di lavoro autonomo occasionale, anche i redditi conseguenti agli obblighi di fare, non fare e permettere. Nel caso di specie, il percettore si impegnerebbe a “non fare” a fronte di un corrispettivo economico. Si delinea, pertanto di conseguenza, l'obbligo di effettuare la ritenuta fiscale a titolo di acconto pari al 20% sulle somme erogate al soggetto percettore.
Lo Studio resta a completa disposizione