DMZ AGGIORNA N. 73 DEL 15 APRILE 2024
La cessione “pro soluto” di un credito ritenuto inesigibile produce una perdita deducibile dal reddito imponibile soltanto ove il contribuente alleghi e documenti elementi certi e precisi.
La Sezione Tributaria della Corte di cassazione ha infatti affermato di non condividere la tesi della società ricorrente, secondo cui il componente negativo di reddito della perdita su crediti, derivante da un atto di realizzo, quale la cessione, è deducibile a prescindere dalla dimostrazione dei presupposti di certezza e precisione (o dell’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali), richiesti per la deduzione della perdita da svalutazione del credito.
Secondo la ricorrente, dunque, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio avrebbe errato in diritto nel ritenere che la minusvalenza in discussione richiedesse, ai fini della deducibilità contestata, la prova di elementi necessari e precisi della perdita stessa.
La Corte di cassazione ha preso le distanze da tale assunto affermando che:
- ai sensi del TUIR (Testo Unico delle Impose sui Redditi), applicabile alla cessione pro soluto di un credito ritenuto inesigibile, produce una perdita deducibile dal reddito imponibile soltanto ove il contribuente alleghi e documenti elementi certi e precisi, che non si esauriscano nella pattuizione di un corrispettivo inferiore al valore nominale del credito ceduto e nella perdita emergente dalla cessione in sé considerata, ma comprendano anche gli elementi che hanno indotto all’operazione ed al conseguente recupero solo parziale del valore nominale del credito.
- Peraltro, un differenziale rilevante - non giustificato - tra il corrispettivo della cessione ed il valore nominale del credito ceduto, che denoti la plateale antieconomicità dell’operazione, può costituire un indicatore di finalità diversa e perciò della non inerenza del componente negativo.
Lo Studio resta a completa disposizione
