DMZ AGGIORNA N. 110 DEL 12 GIUGNO 2023
Uno degli aspetti più rilevanti e critici nella determinazione del reddito d’impresa riguarda la deduzione delle perdite su crediti:
Si ricorda che per la disciplina fiscale, le perdite su crediti sono deducibili dal reddito d’impresa (senza limiti e con meccanismo analitico) qualora risultino da elementi certi e precisi.
La sussistenza dei citati elementi certi e precisi, il cui onere della prova è a carico del contribuente, si ritiene assolta in alcuni casi tassativamente previsti dalla legge, quali:
- l’assoggettamento del debitore a procedure concorsuali(perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa dello stato giuridico del debitore);
- il credito è di modesta entità e siano decorsi almeno sei mesidal termine previsto per il pagamento dello stesso (perdite da crediti esistenti, ma da valutarsi come inesigibili a causa delle caratteristiche intrinseche del credito);
- la prescrizione o cancellazione dal bilancio del credito in applicazione dei principi contabili(perdite connesse ad eventi che fanno venire meno l’esistenza del credito).
E’ bene evidenziate che la deduzione può avvenire anche con lo stanziamento nel conto economico di una svalutazione qualora la stessa sia collegata ad una degli eventi suddetti o siano presenti gli elementi certi e precisi.
In merito all’individuazione degli elementi certi e precisi si ricorda che con la risposta data all’interpello n. 12/2018, l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la competenza fiscale della perdita su crediti decorre dalla data di apertura della procedura e sino al momento in cui il credito deve essere cancellato dal bilancio.
Più recentemente, con la risposta n. 491/2022, l’Agenzia delle entrate ha ricordato che la deduzione delle perdite su crediti da procedure concorsuali è “aperta”, nel senso che decorre dalla data di apertura della procedura stessa ed è quantificata in base all’importo iscritto nel conto economico di ciascun esercizio.
In buona sostanza, l’importo ammesso in deduzione è quello stanziato in ciascun esercizio in funzione dell’andamento della procedura (anche a titolo di svalutazione del credito).
Lo Studio resta a completa disposizione.
