DMZ AGGIORNA N. 79 DEL 23 APRILE 2024
Il modello redditi 2024 ha previsto una nuova sezione, denominata Sezione II-B e VIII dedicata all’indicazione dei redditi derivanti dalle cripto attività:
Tale sezione deve essere compilata per dichiarare le plusvalenze e gli altri proventi, non inferiori complessivamente a 2.000 euro nel periodo d’imposta, realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2023, per le quali è dovuta l’imposta sostitutiva nella misura del 26 percento.
In sostanza l’importo di 2.000 euro è una esenzione straordinaria da un pagamento fiscale dato che vanno indicate solo le plusvalenze a cui, detratte le minusvalenze, superano i 2000 euro.
Le plusvalenze sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze; se le minusvalenze sono superiori alle plusvalenze, per un importo superiore a 2.000 euro, l'eccedenza è riportata in deduzione integralmente dall'ammontare delle plusvalenze dei periodi successivi, ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta nel quale le minusvalenze sono state realizzate.
Dal 01/10/2023 infatti Il TUIR prevede che:
Le plusvalenze sono costituite dalla differenza tra il corrispettivo percepito (ovvero il valore normale delle cripto-attività permutate) e il costo o il valore di acquisto.
Nel caso di acquisto per successione, si assume come costo il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta di successione.
Nel caso di acquisto per donazione si assume come costo il costo del donante.
Il costo o valore di acquisto è documentato con elementi certi e precisi a cura del contribuente; in mancanza, il costo è pari a zero.
I proventi derivanti dalla detenzione di cripto-attività percepiti nel periodo di imposta sono assoggettati a tassazione senza alcuna deduzione.
Lo Studio resta a completa disposizione
