DMZ AGGIORNA N. 51 DEL 18 MARZO 2025
Le imprese con sede legale in Italia e le imprese non residenti con stabile organizzazione in Italia, sono tenute alla stipula di contratti assicurativi a copertura di rischi catastrofali a danno dei beni materiali entro il 31 marzo 2025. Tale termine in precedenza era fissato al 31 dicembre 2024.
La proroga è contenuta nel decreto Milleproroghe, convertito nella legge 21 febbraio 2025.
I rischi catastrofali rappresentano uno dei fattori che sta assumendo, progressivamente, sempre più rilevanza ai fini delle analisi e delle stime sulle prospettive di crescita e sostenibilità della spesa pubblica nei prossimi anni.
Come spiegato nella relazione illustrativa alla legge di Bilancio 2024, l’Italia risulta infatti particolarmente esposta a tali rischi, capaci di generare danni significativi alle popolazioni, al tessuto imprenditoriale e alle infrastrutture pubbliche e di produrre costi ingenti ed imprevisti per lo Stato. In particolare, gli oneri e le spese connessi agli eventi catastrofali sono riconducibili entro le seguenti tre categorie:
a) spese legate al primo soccorso;
b) spese per la ricostruzione delle infrastrutture pubbliche essenziali;
c) spese per la ricostruzione di abitazioni e plessi industriali e/o commerciali.
A legislazione vigente, le tre categorie di spese sopra indicate, potenzialmente di importo molto rilevante, sono interamente sostenute dallo Stato a valere su risorse nazionali, salvo per la parte di contributo a carico del Fondo di solidarietà dell’Unione Europea, a cui si aggiunge la riserva per gli aiuti d'urgenza, con conseguente impatto non previsto sulla finanza pubblica.
La legge di Bilancio 2024 ha tenuto conto di quando suddetto, intervenendo con determinate norme che hanno lo scopo di disciplinare, in modo organico, il sistema assicurativo dei beni facenti parte delle imprese.
Obbligo per le imprese – è stato stabilito che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all’iscrizione nel Registro delle imprese, sono obbligate a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni, direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale.
Le imprese sono dunque obbligate a stipulare polizze assicurative per la copertura dei danni riguardanti terreni e fabbricati, impianti e macchinari, nonché attrezzature industriali e commerciali causati da eventi quali i sismi, le alluvioni, le frane, le inondazioni e le esondazioni.
Ne consegue che, tutte le imprese, a prescindere dal regime contabile adottato, sono tenute a stipulare le citate polizze assicurative.
La stipula del contratto assicurativo da parte delle imprese ha carattere obbligatorio. La norma prosegue disponendo che, dell’inadempimento di tale obbligo, si tiene conto in sede di assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.
Sembra di capire quindi che, la mancata stipula del contratto di assicurazione a copertura dei danni causati sui beni sopra individuati, comporta l’impossibilità, per l’impresa, di ricevere erogazioni pubbliche previste per danni derivanti da eventi calamitosi e catastrofali.
L’obbligo di assicurazione in esame non si applica alle imprese i cui beni immobili risultino gravati da abuso edilizio o costruiti in carenza delle autorizzazioni previste, ovvero gravati da abuso sorto successivamente alla data di costruzione.
Lo Studio resta a completa disposizione
