DMZ AGGIORNA N. 78 DEL 28 APRILE 2025
Riteniamo necessario fare un riepilogo delle novità e delle scadenze da ricordare indicate nel decreto-legge attuativo della proroga prevista per l’obbligo di stipula delle polizze catastrofali.
Entro quando deve essere stipulata la polizza catastrofale?
La proroga è stata concessa, ma la data di scadenza per la sottoscrizione della polizza dipende dalla dimensione dell’impresa. In breve, alle piccole imprese viene concesso più tempo mentre le grandi imprese avrebbero dovuto rispettare il termine iniziale del 31 marzo.
Calendario:
- scadenza al 1° ottobre 2025 per le imprese di medie dimensioni;
- scadenza al 31 dicembre 2025 per le piccole e microimprese;
- scadenza al 31 marzo 2025 per le grandi imprese. Attenzione però, perché in quest’ultimo caso l’inadempimento rileva solo dopo il 90° giorno dalla scadenza.
Nel caso di piccole, micro e medie imprese l’inadempimento rileva nell’immediato, cioè subito dopo il termine stabilito.
Cosa comporta la NON stipula della polizza?
Anche se la normativa non prevede sanzioni dirette per la mancata sottoscrizione, gli imprenditori che scelgono di non assicurarsi non possono accedere ad agevolazioni o contributi pubblici, anche con riferimento a quelli previsti per eventi calamitosi e catastrofali.
La mancata stipula, quindi, potrebbe incidere molto sulle casse dell’impresa nel caso in cui si verificasse una calamità naturale.
Questo perché rischierebbe di dover provvedere autonomamente ai danni subiti.
Cosa copre la polizza catastrofale, 10 cose da sapere:
- l’obbligo di protezione contro le catastrofi naturali attraverso la stipula di una polizza assicurativa è stato introdotto nel 2024 e interessa tutte le imprese presenti in Italia.
- sottoscrivere la polizza significa coprire rischi come alluvioni, esondazioni, inondazioni, sismi e frane, proteggendo beni come terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature industriali e commerciali;
- devono essere assicurati tutti i beni a qualsiasi titolo impiegati per l’esercizio dell’attività di impresa, anche nel caso in cui questi siano a leasing o noleggio. Per esempio, in caso di beni concessi in locazione, affitto o usufrutto, anche il locatario/affittuario o usufruttuario iscritto nel Registro delle imprese deve stipulare la polizza assicurativa, tranne nel caso in cui il bene risulti già assicurato dai proprietari;
- il fabbricato in costruzione non è espressamente incluso nell’elenco dei beni da assicurare;
- le imprese edili che hanno macchinari e attrezzatura presso cantieri o terzi, devono provvedere ad assicurare i beni strumentali all’esercizio dell’attività imprenditoriale;
- se l’attività di B&B è configurabile come attività di impresa e comporta l’iscrizione nel Registro delle imprese, il gestore è tenuto ad assicurarsi.
- se iscritti al registro imprese del commercio anche i singoli negozi come, per esempio, parrucchieri, panetteria e carrozzeria devono sottoscrivere la polizza.
- la normativa non cita il REA ma solo il registro delle imprese;
- sono soggette all’obbligo anche le ASD, iscritte nel registro delle imprese, che utilizzano in forma gratuita i beni del patrimonio disponibile e non di proprietà del comune;
- le polizze già in essere non dovranno essere adeguate entro i termini di scadenza previsti. L’adeguamento avverrà al rinnovo, in caso di polizza annuale, o al primo pagamento utile, in caso di premio frazionato.
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