BBM AGGIORNA N. 32 DEL 18 FEBBRAIO 2026

Ci è stato chiesto se l'obbligo di collegamento del POS al registratore di cassa dal 1° gennaio 2026 scatta anche per gli ottici, che rientrano nel mare magnum delle regolamentazioni sanitarie.

La risposta è SIanche gli ottici rientrano pienamente nell’obbligo introdotto dalla normativa  entrata in vigore nel  2026. 

La legge di riferimento stabilisce in modo generale che tutti gli esercenti che utilizzano un registratore telematico per la certificazione dei corrispettivi - e che accettano pagamenti elettronici tramite POS - devono procedere all’associazione tra i due strumenti.

Non vengono previste deroghe specifiche per categorie sanitarie o assimilate  e, di conseguenza, gli ottici sono considerati alla stregua di tutte le altre attività commerciali che emettono documenti commerciali mediante registratore di cassa.

Il fatto che la professione dell’ottico abbia una natura sanitaria non comporta un’esenzione dall’obbligo, perché ciò che rileva ai fini fiscali non è la tipologia di servizio reso, ma la necessità di certificare i corrispettivi attraverso un registratore telematico. Gli ottici, infatti, emettono quotidianamente documenti commerciali per la vendita di occhiali da vista, lenti a contatto, soluzioni e altri prodotti di ottica e optometria. Di conseguenza, essendo dotati di registratore di cassa telematico e accettando pagamenti elettronici, rientrano a pieno titolo tra i soggetti tenuti ad assicurare il nuovo collegamento.

Dal punto di vista operativo, ricordiamo che il collegamento non consiste in un cablaggio fisico tra POS e registratore di cassa, ma in una procedura di abbinamento da effettuare tramite il portale ufficiale dell’Agenzia delle Entrate, all’interno dell’area riservata del contribuente. Il sistema consente di associare la matricola del registratore telematico ai terminali di pagamento elettronico utilizzati dall’esercente. L’obiettivo è assicurare la tracciabilità completa dei pagamenti elettronici, che verranno così collegati automaticamente ai corrispondenti documenti commerciali trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate.

L’obbligo risponde alla necessità, più volte sottolineata dall’Amministrazione finanziaria, di rafforzare la coerenza tra i pagamenti elettronici ricevuti e i corrispettivi dichiarati, riducendo il rischio di discrepanze e favorendo il contrasto all’evasione. Per questo motivo la normativa è stata pensata in termini ampi e non circoscritti a particolari tipologie di attività: l’unico criterio distintivo è l’uso del registratore telematico insieme all’accettazione di pagamenti elettronici. Gli ottici, dunque, pur svolgendo un’attività riconducibile a un’area sanitaria, sono soggetti a tutti gli obblighi previsti per gli esercenti del commercio al dettaglio. 

Non esistono, allo stato attuale, norme o circolari che prevedano un’esclusione per gli ottici.

Le eccezioni che sono state riconosciute riguardano casi particolari, come alcune attività associative senza scopo di lucro che non utilizzano registratori telematici o che adottano sistemi alternativi di certificazione. Nulla di tutto ciò si applica alle attività commerciali di ottica, che continuano ad essere obbligate all’emissione del documento commerciale e, pertanto, rientrano nell’ambito dell’adempimento.

Il mancato rispetto dell’obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dalla normativa fiscale per la mancata corretta trasmissione dei dati dei corrispettivi o per il mancato collegamento tra strumenti di incasso elettronico e registratore telematico. 

 

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