DMZ AGGIORNA N. 67 DEL 5 APRILE 2024

Anche per il 2024 è stata prevista in proroga la detassazione dei premi di risultato: sui premi e le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa.


L’aliquota dell’imposta sostitutiva è ridotta dal 10 al cinque per cento.

L’Agenzia delle Entrate, con circolare di marzo 2024, detta le istruzioni operative di questa misura originariamente introdotta dalla Legge di stabilità 2016 sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto interministeriale del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. All’epoca della Sua introduzione la norma prevedeva l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali nella misura del 10 per cento.


Modalità di applicazione: Salvo che intervenga espressa rinuncia scritta da parte del prestatore di lavoro, l’imposta sostitutiva si applica, entro il limite di importo complessivo di 3.000 euro lordi, sui premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti nell’accordo aziendale o territoriale, stipulato da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero nei contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali o dalle rappresentanze sindacali unitarie.

L’azienda priva di RSA/RSU potrà, comunque, fare proprio il contratto collettivo territoriale di settore o, in mancanza, scegliere di adottare integralmente un contratto territoriale che ritenga più aderente alla propria realtà dandone contestuale comunicazione ai lavoratori.



Requisiti di spettanza: II beneficio spetta ai dipendenti con un reddito da lavoro, nell’anno precedente a quello di percezione, non superiore a euro 80.000.


In sostituzione del premio di risultato i lavoratori possono optare per la fruizione di fringe benefit (prestazioni, opere, servizi corrisposti al dipendente in natura o sotto forma di rimborso spese aventi finalità di "rilevanza sociale", escluse dal reddito di lavoro dipendente) sui quali non viene applicata l'imposta sostitutiva e che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Il riconoscimento del beneficio fiscale, anche in questo caso è, comunque sia, subordinato ai risultati prodotti dalla singola azienda che eroga il premio.



Continuano a rimanere esclusi dall’agevolazione i premi di risultato e/o i benefit previsti da accordi individuali tra il datore di lavoro e il lavoratore come già chiarito in passato dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 3/E/2011).

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