DMZ AGGIORNA N. 121 DEL 27 GIUGNO 2023
A partire da oggi e nei prossimi DMZ Aggiorna ci occuperemo di approfondire il tema relativo alle “prestazioni di lavoro occasionali” (ex “voucher lavoro”), utile a definire l'inquadramento di lavoro sporadico.
Le prestazioni di lavoro occasionali sono utilizzate da soggetti che hanno interesse nell'usufruire (lato datore di lavoro) e fornire (lato lavoratore) attività lavorative in modo sporadico e saltuario.
Il datore di lavoro (d’ora in poi: utilizzatore) e il lavoratore (d’ora in poi: prestatore) devono preventivamente registrarsi su un’apposita piattaforma informatica INPS, attraverso la quale vengono gestite tutte le operazioni relative al rapporto.
A prescindere dall’ambito di utilizzo delle prestazioni occasionali, i compensi percepiti dal prestatore:
- sono esenti da imposizione fiscale;
- non incidono sul suo stato di disoccupato;
- sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.
Definizione:
Per prestazioni di lavoro occasionali si intendono attività lavorative svolte entro i seguenti limiti, riferiti all’anno civile (dal 1° gennaio al 31 dicembre) di svolgimento della prestazione:
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Soggetti |
Compenso (1) (2) |
Durata (2) |
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Prestatore |
Con un solo utilizzatore |
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€ 2.500 complessivi |
280 ore |
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Utilizzatore |
Con un solo prestatore |
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€ 2.500 complessivi |
280 € |
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(1) Gli importi riguardano i compensi percepiti dal prestatore, al netto di contributi, premi e costi di gestione. (2) In caso di superamento del limite di compenso o di durata, il rapporto è trasformato in lavoro a tempo pieno e indeterminato dal giorno del superamento. |
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Nel DMZ aggiorna di domani tratteremo Il tema relativo al limite di compensi per i prestatori e per gli utilizzatori del lavoro occasionale.
Lo Studio resta a completa disposizione
