DMZ AGGIORNA N. 121 DEL 24 GIUGNO 2024
Le Certificazioni Uniche (CU) nascono a beneficio del singolo percettore, quale strumento utile per certificare le ritenute alla fonte operate dai soggetti committenti nell’erogazione di compensi o altri ricavi.
Con l’introduzione dell’obbligo di trasmettere telematicamente le CU all’Agenzia delle Entrate, le certificazioni uniche hanno assunto un ruolo centrale anche nella lotta all’evasione.
Come noto, le imposte dirette sono fortemente influenzate dalle informazioni risultanti dalle certificazioni uniche trasmesse all’Agenzia delle Entrate. La parte preponderante dell’attività di controllo, infatti, è realizzata incrociando i dati acquisiti per il tramite delle predette certificazioni uniche con quelli dichiarati dal contribuente nella propria dichiarazione dei redditi.
Pertanto, eventuali errori delle certificazioni, non corretti tempestivamente, rischiano di essere fuorvianti della successiva attività di controllo, a discapito del beneficiario della certificazione.
Alla luce di tale evoluzione, pertanto, gli errori commessi nella redazione delle certificazioni uniche o le eventuali omissioni, oltre a non consentire il corretto scomputo in diminuzione delle ritenute subite dalle imposte dovute, possono innescare controlli su presupposti, quelli desumibili dalle predette CU, del tutto errati.
Si pensi ai casi in cui, erroneamente, il committente certifichi di aver erogato compensi maggiori rispetto a quelli effettivamente riconosciuti al professionista o imputi i medesimi compensi al periodo d’imposta sbagliato (ad esempio perché pagati a cavallo dell’anno).
Si ipotizzino, inoltre, gli errori commessi nell’indicazione della categoria reddituale, soprattutto nei casi in cui, come per i redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno o di brevetti, sono previste specifiche norme per la determinazione forfettaria del reddito.
Sotto tale profilo, un grande passo in avanti è stato realizzato con la posizione assunta di recente dall’Amministrazione Finanziaria nella Circolare n. 12/E del 2024, che ha superato sue precedenti indicazioni, e che consente l’invio o la correzione oltre i termini, nonché la riduzione delle sanzioni con ravvedimento. In questo modo da un lato viene regolarizzata la certificazione unica, con sanzioni minori per il committente, dall’altro vengono attribuite informazioni corrette al destinatario della CU, con la possibilità da parte sua di inviare, all’occorrenza, una dichiarazione correttiva/integrativa.
Tuttavia, cosa accade per il destinatario se il committente non provveda alla regolarizzazione degli errori e delle omissioni compiute? Sotto tale punto di vista è necessario considerare l’applicazione del principio di capacità contributiva, resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque sia, di un minore credito.
Ne consegue che il contribuente, in caso di errori della CU, potrà non attenersi al suo contenuto, calcolare l’imposta correttamente e fornire, in sede di controllo, tutti gli elementi giustificativi.
Lo Studio resta a completa disposizione.
