DMZ AGGIORNA N. 128 DEL 10 LUGLIO 2025
Nel DMZ di oggi verrà trattato, con riferimento specifico a professionisti e imprese, l’argomento relativo alla modifica - di recente introduzione - sulla tracciabilità, solo in Italia, delle spese di trasferta, iniziato ieri con riferimento alla normativa per i dipendenti.
Per i professionisti la regola della tracciabilità delle spese di trasferta solo in Italia, si estende anche alle spese di rappresentanza.
Professionisti: obbligo di tracciabilità solo in Italia (anche per le spese di rappresentanza)
Come anticipato, le modifiche introdotte di recente, di cui tratta il DMZ Aggiorna di ieri, riguardano anche il reddito di lavoro autonomo. Per effetto di queste modifiche:
- le spese di trasferta (vitto, alloggio, viaggio etc.) sono deducibili solo se sostenute in Italia e pagate in modo tracciabile;
- se le stesse spese sono sostenute all’estero, restano deducibili anche se pagate in contanti.
La novità più rilevante riguarda le spese di rappresentanza: anch’esse, per essere deducibili nei limiti dell’1% dei compensi professionali, devono essere tracciate se sostenute in Italia. Nessun vincolo di tracciabilità è invece previsto per quelle sostenute all’estero.
Esempio di spesa di rappresentanza in Italia
Un architetto offre una cena da 90 euro a un cliente a Firenze. Se paga con carta, potrà dedurla nei limiti di legge. Se paga in contanti, la spesa non sarà deducibile.
Esempio Trasferta e spesa all’estero
Un consulente svolge un incarico a Praga, sostenendo 300 euro di spese in contanti. Anche in assenza di rimborso da parte del committente, la spesa resta deducibile.
Imprese: deducibilità condizionata solo per spese di trasferta in Italia
La stessa impostazione si applica anche alle imprese:
- le spese di trasferta sostenute in Italia (vitto, alloggio, taxi, ecc.) sono deducibili solo se pagate con strumenti tracciabili;
- se la spesa è sostenuta all’estero, la deducibilità non è subordinata alla tracciabilità.
Decorrenza e implicazioni operative
Le nuove disposizioni hanno efficacia retroattiva, ovvero partire dal 1° gennaio 2025. Questo significa che:
- i rimborsi per spese estere già effettuati nel primo semestre 2025, anche se non tracciati, possono ora essere considerati esenti o deducibili, e se necessario oggetto di conguaglio fiscale o contributivo;
- le imprese e professionisti dovranno aggiornare le proprie procedure per distinguere in modo chiaro le spese sostenute in Italia da quelle sostenute all’estero, sia in fase di rendicontazione che di contabilizzazione.
Lo Studio resta a completa disposizione.