DMZ RICORDA N. 143 DEL 24 LUGLIO 2024
Nel mese di agosto (e in parte anche oltre) risultano prorogati e/o sospesi diversi termini di natura procedimentale, tra cui quello per effettuare adempimenti e versamenti tributari, per produrre documenti e informazioni nell’ambito di verifiche (non “sostanziali”) e per versare quanto dovuto sulla base dei così detti “avvisi bonari” – o per fornire i chiarimenti che li riguardano.
Oltre a quanto previsto in materia dal “Decreto Adempimenti”.
Nel mese di agosto, e in alcuni casi anche nei primi giorni di settembre, risultano sospesi i termini:
- per l’effettuazione di versamenti e adempimenti fiscali;
- relativi alle richieste di documenti e informazioni in caso di verifiche fiscali (non di carattere “sostanziale”);
A regime si prevede che gli adempimenti fiscali e il versamento di imposte, contributi dovuti all’INPS e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il successivo 20 di agosto.
E’ stata introdotta anche una diversa sospensione, riguardante le richieste ai contribuenti di documenti e informazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria: viene infatti specificamente previsto che “I termini per la trasmissione dei documenti e delle informazioni richiesti ai contribuenti dall’Agenzia delle entrate o da altri enti impositori sono sospesi dal 1º agosto al 4 settembre, esclusi quelli relativi alle richieste effettuate nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso ai fini dell’imposta sul valore aggiunto”.
Da notare che, trattandosi di una “sospensione” dei termini, ha di fatto luogo il “non decorso” dei medesimi, fattispecie che si differenzia quindi dalla “proroga” (o “differimento”) vista per i versamenti in scadenza nel periodo 01/08-20/08 di ogni anno, laddove si ha semplicemente uno spostamento in avanti, stabilito dalla legge, dei termini originariamente previsti. Per questo motivo, tutte le richieste di documenti e informazioni che scadono tra il 01/08/2024 e il 04/09/2024 vedranno il proprio termine bloccato, con ripresa della decorrenza a partire dal successivo 05/09/2024.
Rientrano in simile casistica, tra le altre, le diverse ipotesi di cui all’art. 32 del D.P.R. 600/1973, tra cui (a titolo esemplificativo):
- l’invito a comparire di persona o per mezzo di rappresentanti per fornire dati e notizie rilevanti ai fini dell’accertamento nei loro confronti, anche relativamente ai rapporti ed alle operazioni i cui dati, notizie e documenti sono stati acquisiti per mezzo delle c.d. “indagini finanziarie”;
- l’invito a esibire o trasmettere atti e documenti rilevanti ai fini dell’accertamento;
- l’invio di questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell’accertamento anche di altri contribuenti con i quali siano stati intrattenuti rapporti;
- la richiesta di copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso i notai, i procuratori del registro, i conservatori dei registri immobiliari e gli altri pubblici ufficiali.
Domani completeremo la trattazione del tema.
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