BBM AGGIORNA N. 21 DEL 3 FEBBRAIO 2026

Sino al 15 marzo 2026 è possibile procedere all’adesione allo speciale regime del ravvedimento per i soggetti che hanno accettato la proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) 2025 – 2026.

L’adesione al ravvedimento avviene attraverso il versamento delle imposte sostitutive dovute per ciascuna annualità ravvedibile che, nei termini sopra indicati, può essere effettuato in un'unica soluzione, oppure mediante pagamento rateale in un massimo di 10 rate mensili di pari importo, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2026.

In caso di pagamento rateale, l'opzione, per ogni annualità, si perfeziona con il pagamento di tutte le rate. Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, non comporta la decadenza dal beneficio della rateazione. Non si fa, comunque, luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione.

Le annualità ravvedibili, anche singolarmente, previste dalla sanatoria vanno dal 2019 al 2023.

In relazione all’annualità 2019, per i soggetti che erano premiali ISA, l’opzione in parola pare non necessaria.

L’adesione si perfeziona mediante il comportamento concludente conseguente al pagamento nei termini sopra descritti. Si badi che il ravvedimento non si concretizza se il versamento, in unica soluzione o della prima rata delle imposte sostitutive, è successivo alla notifica di processi verbali di constatazione o schemi di atto di accertamento, ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti. Ragion per cui è necessario procedere in tempi rapidi all’opzione per stoppare l’efficacia di tali atti, nonché per godere della protezione conseguente all’adesione alla sanatoria.

Per i periodi oggetto di ravvedimento, infatti, con il pagamento dell’unica rata, ovvero in costanza di regolarità in ipotesi di opzione per la rateizzazione delle somme dovute, sono precluse le rettifiche del reddito d'impresa e di lavoro autonomo (analitiche, induttive e presuntive) e quelle IVA (presuntive).

Tali controlli sono possibili solo in caso di:

  1. decadenza dal concordato preventivo biennale;
  2. applicazione di una misura cautelare o rinvio a giudizio per i reati tributari (ad esclusione di quelli su dichiarazione infedele, omesso versamento di ritenute certificate e IVA, indebita compensazione) e per i reati di false comunicazioni sociali, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio, commessi nel corso degli anni 2019-2023;
  3. mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza dalla rateazione;
  4. dichiarazione infedele delle cause di esclusione dagli ISA legate all'emergenza COVID, ovvero al non normale svolgimento dell'attività, nonché alla sussistenza della condizione di impresa multiattività.

In relazione alle ipotesi b) e c) la decadenza afferisce esclusivamente alle relative annualità.  Stante la protezione dagli accertamenti offerti dal regime del ravvedimento, a carico degli aderenti sono possibili:

  • i rilievi analitici ai fini dell’imposta sul valore aggiunto;
  • l'accertamento sintetico-redditometrico;
  • l'accertamento in ipotesi di interposizione del reddito;
  • l'accertamento parziale;
  • l'accertamento basato sull’abuso del diritto (Statuto dei diritti del contribuente)
  • gli atti di recupero dei crediti di imposta, sia non spettanti che inesistenti,

Va evidenziato che in capo agli organi preposti rimane la possibilità di eseguire attività istruttorie e ogni altra attività di verifica. Ne consegue, ad esempio, che qualora un contribuente che abbia perfezionato il ravvedimento da CPB, riceva la richiesta di esibizione documentale non può sottrarvisi.

Infine, occorre precisare che per i soggetti a cui si applicano gli ISA che aderiscono al concordato per gli anni d'imposta 2019, 2020, 2021 e 2022, il regime di ravvedimento, i termini di decadenza per l'accertamento, sia ai fini delle imposte dirette, che dell’iva, relativi alle annualità, oggetto di ravvedimento, sono prorogati al 31 dicembre 2028. Inoltre, per i contribuenti ISA che hanno aderito al CPB 2025 – 2026, i termini di decadenza per gli accertamenti in scadenza al 31/12/2025 sono prorogati al 31/12/2026.

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