DMZ RICORDA N. 221 DEL 2 DICEMBRE 2025

Il contribuente può regolarizzare gli errori in più step, con sanzioni ridotte in base al momento di perfezionamento. Già da molti anni infatti, dopo le modifiche della così detta “Legge di Stabilità 2015”, il ravvedimento operoso può essere utilizzato senza più limiti temporali da parte di coloro che vogliono sistemare gli errori che hanno commesso in materia fiscale, in particolare fino allo scadere dei termini di accertamento. 

La possibilità di correzione autonoma degli errori, come visto senza più termini di tempo, risulta anche particolarmente gradita all’Amministrazione finanziaria, che non deve infatti più attivarsi (tramite i propri funzionari che contestano le irregolarità) per sanzionare le condotte erronee dei contribuenti, ottenendo comunque gettito senza di fatto dover operare in alcun modo direttamente.

L’istituto del ravvedimento è divenuto quindi di largo utilizzo tra gli operatori, che vi ricorrono più di frequente rispetto a quanto avveniva prima del 01/01/2015, quando era possibile procedere con la correzione solamente entro l’anno successivo a quello della violazione. E, tra le varie casistiche di interesse e più frequenti alla data odierna, c’è quella del ravvedimento parziale (o frazionato), che assume rilievo soprattutto nei casi in cui vengono commessi errori proprio nell’ambito della regolarizzazione spontanea. 

Si tratta di una norma di interpretazione autentica, che ha efficacia anche per le fattispecie precedenti alla sua entrata in vigore il 30/06/2019  e che stabilisce che la disposizione sul ravvedimento operoso va interpretata nel senso che è consentito al contribuente di avvalersi dell’istituto del ravvedimento anche in caso di versamento frazionato, purché nei tempi prescritti dai vari “scaglioni temporali”. 

Viene poi previsto che nel caso in cui l’imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi, intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all’integrale tardivo versamento, con:

  • gli interessi che sono dovuti per l’intero periodo del ritardo; 
  • la riduzione della sanzione prevista in caso di ravvedimento che deve essere riferita al momento del perfezionamento dello stesso. 

Da ultimo, nel caso di versamento tardivo dell’imposta frazionata in scadenze differenti, il contribuente può operare autonomamente il ravvedimento per i singoli versamenti, con le riduzioni viste in precedenza, ovvero per il versamento complessivo, applicando in tale ultimo caso alla sanzione la riduzione individuata in base alla data in cui la stessa è regolarizzata.

Si tratta in definitiva di una possibilità per il contribuente che, per carenza di liquidità o per aver omesso parte delle somme dovute, può procedere in più step nell’effettuazione del ravvedimento.

Anche se, è bene evidenziarlo per non generare confusione, il ravvedimento frazionato in più versamenti non si può considerare perfezionato con l’esecuzione del primo pagamento, ma solamente in proporzione ai versamenti che vengono effettuati mano a mano – e che, per il relativo importo, non potranno dunque essere contestati dall’autorità fiscale che riscontrasse il carente ravvedimento per l’ammontare complessivo.

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