DMZ AGGIORNA N. 219 DEL 7 DICEMBRE 2023
Come già anticipato nei DMZ Aggiorna dei giorni scorsi, Il Decreto Proroghe concede la possibilità ai contribuenti che non si sono avvalsi del ravvedimento speciale entro il 2 ottobre 2023, di usufruire di una proroga, regolarizzando la propria posizione, con la rimozione delle irregolarità od omissioni e versando l'intero importo entro il 20 dicembre 2023.
In deroga all'ordinaria disciplina del ravvedimento operoso e per tributi amministrati dall'Agenzia delle entrate si dispone che possono essere regolarizzate le violazioni che riguardano le dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e precedenti, con il pagamento:
- dell'imposta;
- degli interessi dovuti;
- delle sanzioni, ma in misura ridotta a un diciottesimo del minimo edittale previsto dalla legge.
Gli effetti della regolarizzazione sono circoscritti alle sole dichiarazioni validamente presentate. Sul punto, deve essere evidenziato quanto precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E/2023, ovvero che sono “definibili le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate - con riferimento ai periodi di imposta ancora accertabili - al più tardi entro 90 giorni dal termine di presentazione delle stesse (cd. dichiarazioni tardive)”.
Condizione per regolarizzare le violazioni è che esse non siano state già contestate, alla data del versamento di quanto dovuto o della prima rata, con atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni derivanti dai controlli formali delle dichiarazioni.
La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l'emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.
Restano validi i ravvedimenti già effettuati alla data del 1° gennaio 2023 e non si dà luogo a rimborso.
La proroga
Il Decreto Legge stabilisce la possibilità di regolarizzare la posizione dei contribuenti mediante versamento in un'unica soluzione del dovuto, entro il 20 dicembre 2023, nonché la rimozione di eventuali regolarità e omissioni entro la medesima data.
Più in dettaglio, le norme in esame consentono ai soggetti che, entro il termine del 30 settembre 2023, non hanno perfezionato la procedura di ravvedimento speciale, di procedere comunque al predetto ravvedimento, fermo restando il rispetto delle altre condizioni e modalità sopra indicate, se versano le somme dovute in un'unica soluzione entro il 20 dicembre 2023 e rimuovono le irregolarità od omissioni entro la medesima data.
La rimessione in termini fa tuttavia venir meno il beneficio della rateazione in quanto, l'intero ammontare dovuto, deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il prossimo 20 dicembre 2023.
Se quindi da un lato viene concessa una seconda opportunità, dall'altro sarà necessario rimuovere le violazioni e versare l'intera somma dovuta per il perfezionamento del ravvedimento speciale in un'unica soluzione, senza ulteriori dilazioni.
Lo Studio resta a completa disposizione
