DMZ AGGIORNA N. 195 DEL 18 OTTOBRE 2024
Oggi termineremo la trattazione del tema iniziato 2 giorni fa.
L’imposta sostitutiva dovuta potrà essere versata in unica soluzione entro il 31 marzo 2025, oppure in un massimo di 24 rate mensili di pari importo maggiorate di interessi calcolati al tasso legale, con prima rata da versare sempre entro il 31 marzo 2025.
Il versamento di una rata in ritardo, ma entro il termine di versamento della rata successiva, non fa decadere dalla sanatoria.
Il pagamento del debito integrale mediante un'unica soluzione o della prima rata non deve essere successivo alla notifica di processi verbali di constatazione, di schemi di atto di accertamento o di atti di recupero di crediti inesistenti.
Per il solo periodo d'imposta 2018, inoltre, il ravvedimento non si perfeziona se sono stati notificati processi verbali di constatazione, schemi di atto di accertamento ovvero di atti di recupero di crediti inesistenti, entro la data di entrata in vigore della legge di conversione.
Segnaliamo che sono stati anche modificati i termini per gli accertamenti.
Lo Studio resta a completa disposizione
