DMZ AGGIORNA N. 32 DEL 19 FEBBRAIO 2025

Chiuso il lungo capitolo dell’adesione al Concordato preventivo biennale si apre quello, relativamente breve, del regime speciale di ravvedimento previsto per i contribuenti, come facoltà, non come obbligo,  che hanno aderito alla proposta dell’Amministrazione finanziaria.

Sia ai fini del perfezionamento della sanatoria, sia per il mantenimento degli effetti protettivi, il contribuente è chiamato ad adottare uno specifico comportamento concludente.


L’adesione e la decadenza del ravvedimento speciale prevedono il pagamento di una delega F24.

A differenza di altre iniziative similari, per le quali il perfezionamento della sanatoria si realizzava solo a seguito di un atto di formale espressione di volontà da parte del contribuente, la sanatoria in oggetto si concretizza con il corretto versamento degli importi dovuti, in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025, ovvero in un massimo di 24 rate mensili di pari importo, di cui la prima da versare entro la predetta data.

In tale ultimo caso, benché l’effetto protettivo si realizzi sin dal versamento della prima rata, la sanatoria si perfeziona definitivamente con il regolare pagamento di tutte le rate previste dal piano di versamento prescelto. Nel frattempo la protezione è solo temporanea.

Sempre una delega F24 può determinare la decadenza del ravvedimento speciale. In caso di pagamento rateale, limitatamente all’annualità interessata, la sanatoria perde efficacia se il pagamento di una rata diversa dalla prima viene eseguito oltre il termine di pagamento della rata successiva. La decadenza, in particolare, si verifica esclusivamente per la sola annualità la cui rata sia stata versata oltre la scadenza fissata per la rata immediatamente successiva. Per le altre annualità regolari nei termini di versamento non vi sono conseguenze.


Resta da comprendere se per evitare la decadenza sia sufficiente versare la rata inizialmente omessa entro la scadenza di pagamento di quella immediatamente successiva, senza apportare maggiorazioni, ovvero sia necessario che il contribuente si avvalga del ravvedimento operoso con l’inserimento di ulteriori sanzioni ed interessi.

Sembrerebbe che, non potendosi applicare le disposizioni in tema di lieve inadempimento, che prevedono espressamente il ravvedimento operoso quale rimedio alla decadenza del piano di versamento, si potrebbe ritenere che nel caso di specie sia sufficiente versare entro la scadenza della rata successiva quanto originariamente omesso, salvo l’applicazione degli ulteriori interessi legali.


Fino ad oggi l’Amministrazione finanziaria non si è espressa sul tema. l’Agenzia delle entrate è intervenuta una sola volta, nello specifico in tema di versamento per i contribuenti in trasparenza fiscale (Vedi DMZ Aggiorna N. 10 del 20/1/2025).

 

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