DMZ AGGIORNA N. 10 DEL 20 GENNAIO 2025
Per i soggetti in trasparenza fiscale, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito, insieme al versamento dell’imposta sostitutiva dell’IRAP, direttamente dalla società o associazione, in luogo dei singoli soci o associati.
A stabilirlo è stato un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha disposto che l’adesione al regime speciale di ravvedimento avvenga semplicemente mediante la presentazione della delega F24 relativa al versamento della prima o unica rata delle imposte sostitutive dovute, nello specifico, con l’indicazione nel campo “Anno di riferimento” dell’annualità che si intende sanare e indicando il numero complessivo delle rate prescelte, nel numero massimo di ventiquattro.
Al fine di risolvere i numerosi problemi che inevitabilmente si sarebbero creati è stato disposto, con riguardo ai redditi prodotti in forma associata, imputati ai singoli soci o associati, il versamento dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali può essere eseguito dalla società o associazione in luogo dei singoli soci o associati.
Per le società e associazioni in trasparenza fiscale, pertanto, vi sono due modalità di adesione al regime di ravvedimento speciale, assolutamente alternative fra loro. La prima, secondo la recente modifica introdotta dalla Legge di conversione del Decreto-legge n. 155 del 2024, mediante il versamento a carico della società/associazione delle somme complessivamente dovute per entrambe le imposte sostitutive, sia ai fini IRAP che delle imposte dirette. La seconda, che segue l’impostazione del Provvedimento attuativo, che impone tante deleghe di pagamento F24 quanti sono i soggetti coinvolti.
Ad esempio, nel caso di una società in accomandita semplice composta da cinque soci, nel primo caso le deleghe di pagamento saranno due, una relativa all’imposta sostitutiva dell’IRAP e una inerente l’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali complessivamente dovuta da tutti i soci; nel secondo caso, le deleghe di pagamento saranno sei, una sempre relativa all’imposta sostitutiva dell’IRAP e le restanti cinque inerenti le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, dovute pro quota dai soci in essere alla data del 31 dicembre dell’annualità che si intende sanare.
Non solo questioni di semplificazione, ma anche di ordine logico-sistematico, dovrebbero far propendere per la soluzione introdotta dal Decreto Fiscale. Il ravvedimento speciale, al suo perfezionamento, inibisce le attività di rettifica del reddito d’impresa e di lavoro autonomo, nonché quelle rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, ovvero le attività impositive che in prima battuta vengono eseguite nei confronti dell’ente collettivo e, solo in seconda battuta, esplicano i propri effetti nei confronti dei soci e associati con l’attribuzione per trasparenza fiscale del relativo reddito. Risulta del tutto logico, pertanto, favorire anche da questo punto di vista l’aspetto procedurale, consentendo che il perfezionamento del ravvedimento speciale avvenga per mano dell’ente collettivo.
Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede
Lo Studio resta a completa disposizione.
