DMZ RICORDA N.39 DEL 03 MARZO 2022
RECUPERO IVA
NOVITA’ SULL’EMISSIONE
DELLE NOTE DI VARIAZIONE A CLIENTI FALLITI
L’art. 18 del D.L. n. 73/2021 ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina Iva delle note di variazione previste dalla normativa Iva .
L’Agenzia delle Entrate, con risposta ad una recente istanza di interpello, ha fornito le prime indicazioni sulla novità prima indicata.
Secondo quanto stabilito, ora è possibile che coloro che abbiano emesso una fattura - non ancora incassata - ad un cliente che poi è fallito, possa emettere una nota di variazione per poter recuperare l’Iva non incassata, con decorrenza dalla data in cui il cliente debitore è stato assoggettato ad una procedura concorsuale (fallimento, concordato ecc ecc), senza attendere, come in precedenza, la chiusura della procedura concorsuale stessa.
In sostanza, la nuova previsione normativa consente al creditore, in caso di mancato incasso del corrispettivo, in tutto o in parte, di portare in detrazione l’imposta, emettendo la relativa nota di variazione, già a partire dalla data in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale e non aspettare più la chiusura del fallimento, come era in precedenza.
ATTENZIONE: questa possibilità, come previsto espressamente dal legislatore, si applica esclusivamente alle procedure concorsuali avviate successivamente alla data del 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto.
Precisiamo che il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla:
- data della sentenza dichiarativa del fallimento;
- dal provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo ;
- dal decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle
grandi imprese in crisi.
Lo Studio resta a completa disposizione