DMZ AGGIORNA N. 28 DEL 13 FEBBRAIO 2025
Per garantire un perfetto allineamento ai fini dichiarativi tra il soggetto che effettua il pagamento, ossia il sostituto d'imposta, e il professionista che riceve il compenso professionale nell'anno successivo, un Decreto del 2024 ha modificato le precedenti regole, e stabilisce che le somme e i valori in genere percepiti nel periodo di imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta, vanno imputati al periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta.
Da un punto di vista pratico, la novità normativa costituisce una deroga al principio di cassa in quanto, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, il momento della percezione del compenso può risultare diverso da quello nel quale è effettuato il pagamento da parte del committente, qualora quest’ultimo non sia regolato in contanti.
Nello specifico, come precisato dall’Agenzia delle Entrate, in caso di pagamento del compenso tramite bonifico bancario, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo in cui il soggetto che ha effettuato il pagamento deve effettuare il versamento della ritenuta ed includere questa ultima nel modello 770. Infatti, il momento in cui il professionista consegue l’effettiva disponibilità delle somme corrisponde a quello in cui questi riceve l’accredito sul proprio conto corrente. Invece, per il committente che effettua il pagamento del compenso, ai fini dell’adempimento dell’obbligo di effettuare la ritenuta, rileva il momento in cui è stato effettuato il pagamento ovvero quello in cui le somme sono uscite dalla propria disponibilità.
Qualora il bonifico venga effettuato negli ultimi giorni dell’anno, il momento in cui il compenso si considera percepito da parte del professionista potrebbe pertanto non coincidere con quello rilevante ai fini dell’individuazione del periodo in cui il committente deve effettuare la ritenuta e includere quest’ultima nel modello 770.
Si ipotizzi che una società il 29 dicembre 2024 abbia effettuato un bonifico ordinario per saldare una prestazione professionale e che il professionista abbia ricevuto l’accredito sul conto corrente il 3 gennaio 2025. In tal caso, il professionista deve indicare la ritenuta subita e il compenso percepito nel mod. Redditi 2026, mentre il committente effettua la ritenuta e indica il pagamento effettuato nel mod. 770 e nella CU 2025.
Per risolvere tale problematica, la nuova norma del 2024 ha eliminato il disallineamento temporale.
Quindi, ritornando all’esempio effettuato in precedenza, il professionista dovrà indicare la ritenuta subita e il compenso percepito nel mod. Redditi 2025, ossia lo stesso periodo di imposta in cui sussiste l’obbligo da parte del sostituto d’imposta di effettuazione della ritenuta.
E’ stato precisato che le nuove disposizioni si applicano per la determinazione dei redditi di lavoro autonomo prodotti a partire dal periodo di imposta 2024. Viene anche previsto però che in relazione alle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente, si istituisce un regime transitorio in base al quale fino al 31 dicembre 2024 continuano ad applicarsi le disposizioni in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla nuova norma del 2024.
E stato stabilito che la disposizione ha effetto anche per i periodi di imposta antecedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Decreto se le relative dichiarazioni, validamente presentate, risultano a essa conformi.
Si ipotizzi che una società il 29 dicembre 2023 abbia effettuato un bonifico ordinario per saldare una prestazione professionale e che il professionista abbia ricevuto l’accredito sul conto corrente il 3 gennaio 2024. In base alla disposizione transitoria, se il professionista ha dichiarato il compenso nel mod. Redditi 2024 ha tenuto un comportamento corretto.
Resta fermo che, nel caso in cui il compenso non sia soggetto a ritenuta, il medesimo è imputato al periodo d’imposta in cui è stato percepito secondo l’ordinario criterio di tassazione di cassa.
Lo Studio resta a completa disposizione
