BBM AGGIORNA N. 160 DEL 4 SETTEMBRE 2026
Un soggetto, titolare di partita IVA forfettaria, che ha cessato l’attività nel corso del 2026 ci ha chiesto se, nello stesso anno, decidesse di riaprire una nuova partita IVA per svolgere un’attività diversa, può applicare il regime forfettario con aliquota del 15% sin dall’avvio della nuova attività o come deve procedere.
La chiusura della partita IVA nel corso del 2026 e la successiva riapertura, sempre nello stesso anno, per svolgere un'attività diversa non impediscono, di per sé, l'accesso al regime forfettario. Pertanto, se il contribuente possiede tutti i requisiti previsti dalla norma e non ricorre alcuna delle cause di esclusione, potrà scegliere il regime forfettario già in sede di apertura della nuova partita IVA.
Occorre, tuttavia, distinguere il diritto ad applicare il regime forfettario dall'aliquota dell'imposta sostitutiva applicabile. Nel caso prospettato, il contribuente potrà accedere al regime con l'aliquota ordinaria del 15%, ma non potrà beneficiare dell'aliquota agevolata del 5% prevista per le nuove iniziative produttive.
L'aliquota ridotta è riservata ai contribuenti che iniziano una nuova attività e rispettano specifiche condizioni. Tra queste assume particolare rilievo quella secondo cui il soggetto non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività, un'attività d'impresa, artistica o professionale, neppure in forma associata o familiare. La mera cessazione della precedente partita IVA, anche se seguita dall'apertura di una nuova posizione fiscale con un diverso codice ATECO e per un'attività differente, non consente di superare tale requisito. La verifica, infatti, riguarda l'effettivo svolgimento di un'attività economica nel triennio precedente e non la continuità della partita IVA.
Nel caso descritto, il contribuente ha svolto nel 2026 un'attività con partita IVA e successivamente la chiude per intraprendere un'altra attività nello stesso anno. Poiché nei tre anni antecedenti l'avvio della nuova attività ha comunque esercitato un'attività d'impresa, viene meno uno dei presupposti indispensabili per l'applicazione dell'imposta sostitutiva al 5%. Di conseguenza, il nuovo reddito sarà assoggettato fin dall'inizio all'aliquota ordinaria del 15%.
Naturalmente, restano da verificare tutte le altre condizioni di accesso e permanenza nel regime forfettario. Tra queste rientrano il limite dei ricavi o compensi conseguiti nell'anno precedente, pari a 85.000 euro, la soglia di 20.000 euro per le spese di personale e le ulteriori cause ostative previste dalla norma, quali, ad esempio, l'applicazione di regimi IVA speciali, il controllo di società a responsabilità limitata che esercitano attività riconducibili a quella svolta dal contribuente oppure lo svolgimento prevalente dell'attività nei confronti dell'attuale o del precedente datore di lavoro nei casi previsti dalla norma. Dal 2026 deve inoltre essere considerata la nuova soglia di 35.000 euro di redditi di lavoro dipendente o assimilati, oltre la quale, salvo le eccezioni previste dalla legge, è precluso l'accesso al regime.
In conclusione, la risposta è positiva per quanto riguarda l'accesso al regime forfettario, purché siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla normativa. Non sarà invece possibile applicare l'aliquota agevolata del 5%, in quanto il contribuente ha già esercitato un'attività d'impresa nei tre anni precedenti l'inizio della nuova attività e, pertanto, dovrà applicare fin da subito l'imposta sostitutiva ordinaria del 15%.
Lo Studio resta a completa disposizione.
