DMZ AGGIORNA N. 24 DEL 7 FEBBRAIO 2025

La Legge di Bilancio 2025 ha elevato - esclusivamente per il 2025  - la platea dei possibili beneficiari del regime forfettario, includendo anche dipendenti (o assimilati) e pensionati con redditi da lavoro o pensione fino a 35.000 euro, anziché i precedenti 30.000 euro.


La causa di esclusione preclude l’applicazione del regime forfettario ai soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente eccedenti l'importo di 30.000 euro.

Esclusivamente per il 2025 tale soglia è elevata a 35.000 euro.


Per espressa previsione normativa, il limite è irrilevante se il rapporto di lavoro dipendente è cessato nel corso dell’anno precedente a quello di applicazione del regime forfettario, sempre che nel medesimo anno non sia stato percepito un reddito di pensione che, in quanto assimilato al reddito di lavoro dipendente, assume rilievo, anche autonomo, ai fini del raggiungimento della citata soglia. Rileva, invece, il citato limite nell’ipotesi in cui, nello stesso anno, il contribuente abbia cessato il rapporto di lavoro dipendente ma ne abbia intrapreso uno nuovo, ancora in essere al 31 dicembre dell’anno precedente (Circolare 10/E del 2016, Agenzia delle Entrate).


In seguito alla modifica normativa, i soggetti che nel 2024 hanno percepito redditi di pensione o di lavoro dipendente di ammontare non superiore a 35.000 euro potranno adottare o continuare ad applicare il regime forfettario nel 2025. A partire dall'anno successivo, se non interverranno modifiche e salvo proroghe, la soglia per l'accesso o il mantenimento del regime agevolato sarà di nuovo fissata a 30.000 euro.


RIDUZIONE contributiva INPS per artigiani e commercianti:

 

La Legge di Bilancio 2025 ha introdotto anche la possibilità di chiedere una riduzione transitoria della contribuzione per 36 mesi (3 anni), nella misura del 50%, per i soggetti che si iscrivono nel 2025 per la prima volta alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli artigiani o alla gestione previdenziale dell’INPS relativa agli esercenti attività commerciali.


La riduzione è alternativa rispetto ad altre misure agevolative che prevedono riduzioni della contribuzione.

Di conseguenza, l’eventuale riduzione al 50% assorbirebbe in via transitoria la riduzione contributiva prevista per il regime fiscale forfettario, pari al 35%.

La riduzione può essere richiesta anche dai collaboratori familiari che si iscrivono per la prima volta alle gestioni speciali autonome.

Per scaricare la piantina: https://studiodmz.it/dmzinforma/dmz-aggiorna/studio-dmz-nostra-nuova-sede

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