DMZ AGGIORNA N. 218 DEL 6 DICEMBRE 2023

Nel DMZ Aggiorna di oggi illustriamo come comportarsi in merito alla comunicazione all’Inps qualora si esca dal regime forfettario a seguito delle modifiche introdotte dalle disposizioni in vigore dall’esercizio 2023, nel caso in cui si superino, nel corso dell’esercizio, i 100.000 euro di volume di ricavi o di compensi.

Alle richiamate disposizioni INPS indicate nel DMZ Aggiorna di ieri, che non presentano novità, occorre ora affiancare la previsione contenuta nella legge di bilancio 2023. La norma prevede che «Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».


Ci si trova dinnanzi a un cortocircuito di norme, posto che nel momento in cui viene richiesta la riduzione contributiva INPS (o non ne viene comunicata la revoca) il contribuente è effettivamente legittimato al versamento dei contributi con riduzione del 35%, ma in seguito, a causa del superamento della soglia dei ricavi, il regime forfettario viene meno, con effetto dall’anno stesso.
La Legge 190/2014, nella sua attuale stesura, detta espressamente le regole per l’IVA, che è applicabile a partire dal momento del superamento. Nulla viene invece espressamente detto quanto alla determinazione del reddito, ma la Circolare AdE 18 /E del 2023, in materia di flat tax incrementale, conferma che, nel caso in cui i ricavi o compensi percepiti nell’anno siano di ammontare superiore a 100.000 euro, il contribuente è tenuto a determinare il reddito con le modalità ordinarie per l’intero anno d’imposta.


Ricapitolando, in caso di superamento della soglia dei 100.000 euro il trattamento IVA e quello reddituale sono, seppure a grandi linee, definiti. Non altrettanto si può invece dire per il riflesso di carattere previdenziale qui in esame, per il quale non risultano essere state diramate istruzioni.
È certo che entro il 28 febbraio 2024 si dovrà procedere con la comunicazione inerente alla perdita del regime forfettario, affinché almeno l’emissione del 2024 avvenga correttamente in misura piena.

Sembrerebbe inoltre che il contribuente, in sede di compilazione del modello Redditi 2024 anno di imposta 2023, dovrà determinare l’ammontare dei contributi sull’eventuale reddito eccedente il minimale senza alcuna riduzione.


Resta attualmente senza soluzione la problematica inerente alla contribuzione fissa, che è stata versata in misura ridotta, mentre, a posteriori, si scopre essere dovuta in misura piena. In questo caso la logica vorrebbe che le differenze vengano richieste dall’INPS senza maggiorazioni a titolo di sanzioni, ma da questo punto di vista, come si è detto, l’INPS non ha ancora fornito alcuna indicazione.
Quanto sopra partendo dalla considerazione che il regime agevolato viene comunque meno per l’intero anno 2023, essendo strettamente correlato al regime contabile adottato, fermo restando il fatto che è indispensabile, al fine di poter operare con certezza, che l’INPS affronti la questione diramando specifiche istruzioni e, eventualmente, aggiornando le proprie procedure in modo tale che sia possibile comunicare telematicamente anche questa nuova fattispecie di perdita dell’agevolazione contributiva.

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